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INDICE del D. Lgs. n. 626/1994:
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni generali
CAPO II - Servizio di prevenzione e protezione
CAPO III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
CAPO IV - Sorveglianza sanitaria
CAPO V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
CAPO VI - Informazione e formazione dei lavoratori
CAPO VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
CAPO VIII - statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
TITOLO II - Luoghi di lavoro
TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro
TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale
TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali
TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni
CAPO I - Disposizioni generali
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
TITOLO VII-bis - Protezione da agenti chimici
TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici
CAPO I
CAPO II - Obblighi del datore di lavoro
CAPO III - Sorveglianza sanitaria
TITOLO IX - Sanzioni
TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626.
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994 n. 265
- S.O. n. 141 )
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38
e 2001/45/CE
RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL
LAVORO.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli
76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge
19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al governo
per l'attuazione delle direttive del consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge
22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa
contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al governo per
l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE , successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n.
142;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16
settembre 1994;
Sulla proposta del ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana Il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. (nota)
Campo di applicazione
- Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o
pubblici.
- Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
- Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei
lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto
si applicano nei casi espressamente previsti.
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione.
- bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
- ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro
non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo
periodo.
Art. 2. (nota)
Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
- lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature
di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal
quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e
mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed
igiene del lavoro o in clinica del lavoro igiene e
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di
cui all'articolo 8-bis;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
- prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte
le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
- unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Art. 3.
Misure generali di tutela
- Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori
sono:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non é possibile, loro riduzione al minimo;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva ed individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei
loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.
- Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4. (nota)
Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto
- Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta tutti i rischi per
la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro .
- All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
- Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
- Il datore di lavoro:
- designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, e in particolare:
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero
in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
- richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia
di protezione;
- si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
- permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al
rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione
aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il
nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è
redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed
è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già
disciplinati dalle leggi vigenti;
- consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1,
lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute dei lavoratori.
- Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con
salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
- Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo
1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei
rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli
adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
- i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
- i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di
cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le
situazioni di rischio.
- Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore
di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti
non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
- Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli
obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
Art. 5.
Obblighi dei lavoratori
- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- In particolare i lavoratori:
- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché
i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Art. 6.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
- I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti
ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione
finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è
tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
- Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite
dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza.
Art. 7.
Contratto di appalto o contratto d'opera
- Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
- verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
- Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
- Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 8. (nota)
Servizio di prevenzione e protezione
- Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente
articolo.
- Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9,
tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
- Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare
l'azione di prevenzione o protezione.
- L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti e laboratori nucleari;
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
- nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
- nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro
deve
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
- Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero
unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con
riferimento al numero degli operatori.
- Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis.
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
- Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per
questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
- Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie
locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile
del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale
comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento
alle persone designate:
- i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- il curriculum professionale.
Art. 8-bis
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative.
- Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1,
é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato
di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
- I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto
italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa,
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.
Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
- Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione
e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, é necessario possedere un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
- I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
- Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della
sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di
"Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati
dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
- E' fatto salvo l'articolo 10.
- Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del
costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di
versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i
corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le
maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei
partecipanti.
- La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi
di formazione di cui al presente articolo é disposta nei limiti delle risorse
destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.».
Art. 9.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di
cui all'art. 11;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
- Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in
merito a:
- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.
- I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
- Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
- Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei
casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può
avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
- Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di
vigilanza competente per territorio:
- una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi;
- una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
- una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della
propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o,
in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro.
Art. 11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente ove previsto;
- il rappresentante per la sicurezza.
- Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e
della protezione della loro salute.
- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di
nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere
la convocazione di una apposita riunione.
- Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che é tenuto a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.
CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12.
Disposizioni generali
- Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di
lavoro:
- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art.
4, comma 5, lettera a).
- informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
- programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato,
cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
- prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
- Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva.
- Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13. (nota)
Prevenzione incendi
- Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
- i criteri diretti ad individuare:
- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 é adottato dai ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 14.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.
Art. 15.
Pronto soccorso
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto,
prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
- Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei
ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente e il consiglio superiore di sanità.
- Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
CAPO IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 16.
Contenuto della sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria é effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
- La sorveglianza di cui al comma 1 é effettuata dal medico competente e comprende:
- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 17.
Il medico competente
- Il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di
cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei
lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art.
16;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività
che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui
alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15;
- collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
- Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
- Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16,
comma
2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
- Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso.
- Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente da una
struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo; b) libero professionista; c) dipendente del datore di
lavoro.
- Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi
compiti.
- Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico
competente, qualora esplichi attività di vigilanza.
CAPO V
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Art. 18.
Rappresentante per la sicurezza
- In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza.
- Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza é eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può
essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto
produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
- Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, é eletto dai lavoratori dell'azienda al loro
interno.
- Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il
ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
- In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 é il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
- Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con
il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Art. 19.
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
- Il rappresentante per la sicurezza:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'azienda ovvero unità produttiva;
- é consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- é consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di
lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.
22;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
- partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede
di contrattazione collettiva nazionale.
- Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni
sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. (nota)
Organismi paritetici
- A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono
inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
- Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
- Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli
organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21.
Informazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui é esposto in relazione all'attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base
delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli
12 e 15.
- Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c),
anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22.
Formazione dei lavoratori
- Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di
cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
proprie mansioni.
- La formazione deve avvenire in occasione:
- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
- La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei
rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli
adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente
formati.
- La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante
l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione
dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art.
10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
CAPO VII
Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
Art. 23.
Vigilanza
- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
- Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'unità sanitaria locale competente per territorio.
- Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
- Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità
di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i
rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
Art. 24.
Informazione, consulenza, assistenza
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo,
tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina
sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro.
- L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono
attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25.
Coordinamento
- Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. (nota)
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro
- L'art. 393 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, é
sostituito dal seguente:
"art. 393 (costituzione della commissione).
- Presso il ministero del lavoro e
della previdenza sociale é istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa é presieduta dal ministro del
lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed é composta da:
- cinque funzionari esperti designati dal ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
- il direttore e tre funzionari dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
del lavoro;
- un funzionario dell'istituto superiore di sanità;
- un funzionario per ciascuno dei seguenti ministeri: sanità;
Industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica;
Trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
- sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla conferenza
stato-regioni;
- un rappresentante dei seguenti organismi: istituto nazionale assicurazioni e
infortuni sul lavoro; corpo nazionale dei vigili del fuoco; consiglio nazionale delle
ricerche; uni; cei; agenzia nazionale protezione ambiente;
- quattro esperti nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
- quattro esperti nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
- un esperto nominato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su
designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
- Per ogni rappresentante effettivo é designato un membro supplente.
- All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali
permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
- La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
- Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due
funzionari del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati
con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.".
- L'art. 394 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, é
sostituito dal seguente:
"art. 394 (compiti della commissione).
- La commissione consultiva permanente
ha il compito di:
- esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute
sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
- formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e
per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
- esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
- proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
- esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla
normativa CEE da attuare a livello nazionale;
- esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
- esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni per la
sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
- esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4,
della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
- esprimere parere, su richiesta del ministero del lavoro e della previdenza sociale o
del ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla
sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
- La relazione di cui al comma precedente, lettera a), é resa pubblica ed é
trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
- La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere
indagini e, su richiesta o autorizzazione del ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.".
- L'art. 395 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1995, n. 547, é
soppresso.
Art. 27.
Comitati regionali di coordinamento
- Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza stato - regioni, su proposta
dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione
del consiglio dei ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione
di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al
fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione
consultiva permanente.
- Alle riunioni della conferenza stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma
1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28.
Adeguamenti al progresso tecnico
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
- è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
- si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
- si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli
allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
CAPO VIII
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Art. 29. (nota)
Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
- L'ISPESL e l'INAIL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed
alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
- L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il
necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di
prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte
a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
- I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai
danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme
uni, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri
per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
- Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale e del ministro della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri
integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
- I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e
ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme
patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del ministro
del lavoro e della previdenza sociale e del ministro della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
Art. 30.
Definizioni
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per luoghi di lavoro:
- i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
- Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
- ai mezzi di trasporto;
- ai cantieri temporanei o mobili;
- alle industrie estrattive;
- ai pescherecci;
- ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale,
ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
- Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di
eventuali lavoratori portatori di handicap.
- L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati
direttamente da lavoratori portatori di handicap.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la
mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Art. 31.
Requisiti di sicurezza e di salute
- Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il
1 gennaio 1997.
- Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al
rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
- Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1,
il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le
misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono
autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
Art. 32.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore di lavoro provvede affinché:
- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti
rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo
del loro funzionamento.
Art. 33. (note)
Adeguamenti di norme
- L'art. 13 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, é
sostituito dal seguente:
"art. 13 (vie e uscite di emergenza).
- Ai fini del presente decreto si intende
per:
- via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
- uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
- luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere
il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente
e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo
di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili
nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed
immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza.
- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi
specificamente autorizzati dall'autorità competente.
- Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito é vietato adibire, quali
porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi
danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in
ogni momento senza impedimenti.
- Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica,
conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
- Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere
dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione
in caso di guasto dell'impianto elettrico.
- Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni che
comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni
ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di esplosione o di incendio e siano
adibiti nello stesso locale più di 5 lavoratori, devono avere almeno due scale distinte
di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità,
quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo
caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di
vie ed uscite di emergenza.".
- L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, é
sostituito dal seguente:
"art. 14 (porte e portoni).
- Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle
persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e
di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo
ed avere larghezza minima di m 1,20.
- Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2,
la larghezza minima delle porte é la seguente:
- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25,
il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90;
- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima
di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel
verso dell'esodo;
- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere
dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m
1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
- Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore,
purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
- Alle porte per le quali é prevista una larghezza minima di m 1,20 é applicabile
una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
- Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5,
coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art.
13, comma 5.
- Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non
esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.
- Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei
veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la
circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
- Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere
muniti di pannelli trasparenti.
- Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli
occhi.
- Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono
costituite da materiali di sicurezza e c'é il rischio che i lavoratori possano rimanere
feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
- Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro
di uscire dalle guide o di cadere.
- Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di ricadere.
- Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di
infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza
di energia elettrica.
- Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate
in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse
devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
- Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
- Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono
essere provvisti di porte di uscita che abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano
in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione
compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purché la loro
larghezza complessiva non risulti inferiore.".
- L'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547, é
sostituito dal seguente:
"art. 8 (vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi).
- Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere
situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti
nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci
dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere
prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del
lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali
luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati
possano accedere a dette zone.
- Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo.
- Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
- I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano
la normale circolazione.
- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle
zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o
i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.".
- L'intestazione del Titolo II del decreto del presidente della repubblica 19 marzo
1956, n. 303, é sostituita dalla seguente:
"titolo II Disposizioni particolari".
- Nell'art. 6, primo comma, del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" é soppressa la
parola "industriali".
- L'art. 9 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é
sostituito dal seguente:
"art. 9 (aerazione dei luoghi di lavoro chiusi). -
- Nei luoghi di lavoro chiusi, é necessario far sì che tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente.
- Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo,
quando ciò é necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti
d'aria fastidiosa.
- Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la
salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.".
- L'art. 11 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é
sostituito dal seguente:
"art. 11 (temperatura dei locali).
- La temperatura nei locali di lavoro deve
essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della
influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento
dell'aria concomitanti.
- La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme
alla destinazione specifica di questi locali.
- Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della
natura del luogo di lavoro.
- Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse
mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.".
- L'art. 10 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é
sostituito dal seguente:
"art. 10 (illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro).
- I luoghi
di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute
e il benessere di lavoratori.
- Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un
rischio di infortunio per i lavoratori.
- I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in
caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensità.
- Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono
essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.".
- L'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é
sostituito dal seguente:
"art. 7 (pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e
marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico).
- A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità della lavorazione, é vietato adibire a lavori continuativi
i locali chiusi i che non rispondono alle seguenti condizioni:
- essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei
lavoratori;
- avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
- essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
- I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
- Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e
pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i
lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
- Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro
devono essere a tinta chiara.
- Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate,
nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono
essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate
dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori
non possono entrare in contatto con le pareti, né essere feriti qualora esse vadano in
frantumi.
- Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi
devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura
o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può
essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il
lavoro in tutta sicurezza.
- Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
- Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi
trasportati.
- Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove é tecnicamente
possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di
un'uscita a ciascuna estremità.
- Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori
possono cadere.".
- L'art. 14 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é
sostituito dal seguente:
"art. 14 (locali di riposo).
- Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter
disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in
uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo
durante la pausa.
- I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero
di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- Quando il tempo di lavoro é interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono
locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché
questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o
la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali é opportuno prevedere misure adeguate
per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore
di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non
pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
- Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi
in posizione distesa e in condizioni appropriate.".
- L'art. 40 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é
sostituito dal seguente:
"art. 40 (spogliatoi e armadi per il vestiario).
- Locali appositamente
destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi
devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza
non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
- Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.
- I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie,
riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di
fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle
dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli
armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati.
- Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle
attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
- Gli articoli 37 e 39 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1956, n.
303, sono sostituiti dai seguenti:
"art. 37 (docce e lavabi).
- Docce sufficienti ed appropriate devono essere
messe a
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