Carta Sociale Europea (riveduta)
I governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa:
considerando che
lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare
un’unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare
e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro
patrimonio comune e favorire il progresso economico sociale, in
particolare mediante la difesa e lo sviluppo dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali;
considerando che
ai sensi della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
dei suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio d’Europa
hanno convenuto di garantire alle loro popolazioni i diritti civili e
politici e le libertà specificate in questi strumenti;
considerando che,
con la Carta sociale europea aperta alla firma a Torino il 18 ottobre
1991, ed i suoi Protocolli, gli Stati membri del Consiglio
d’Europa hanno convenuto di assicurare alle loro popolazioni i
diritti sociali specificati in questi strumenti per migliorare il loro
livello di vita e promuovere il loro benessere;
ricordando che la
Conferenza ministeriale dei diritti dell’uomo, svoltasi a Roma il
5 novembre 1990 ha sottolineato la necessità, da un lato di
preservare il carattere indivisibile di tutti i diritti
dell’uomo, a prescindere se civili, politici, economici, sociali
o culturali, e d’altro lato fornire un nuovo impulso alla Carta
sociale europea;
determinati,
secondo quanto deciso nella Conferenza ministeriale riunita a Torino il
21 e 22 ottobre 1991, ad aggiornare e ad adattare il contenuto
materiale della Carta, per tener conto in particolare dei fondamentali
mutamenti sociali verificatisi dal momento della sua adozione;
riconoscendo
l’utilità di iscrivere in una Carta modificata, destinata
a sostituire progressivamente la Carta sociale europea, i diritti
garantiti dalla Carta come emendata, i diritti garantiti dal Protocollo
addizionale del 1988 e di aggiungere nuovi diritti,
hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Le Parti riconoscono
come obiettivo di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi
utili, a livello nazionale ed internazionale, la realizzazione di
condizioni atte a garantire l’esercizio effettivo dei seguenti
diritti e principi:
1. Ogni persona deve avere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso.
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro.
3. Tutti i lavoratori hanno diritto alla sicurezza ed all’igiene sul lavoro.
4. Tutti i lavoratori
hanno diritto ad un’equa retribuzione che assicuri a loro ed alle
loro famiglie un livello di vita soddisfacente.
5. Tutti i lavoratori e
datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad
organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro
interessi economici e sociali.
6. Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente.
7. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad una speciale tutela contro i pericoli fisici e morali cui sono esposti.
8. Le lavoratrici, in caso di maternità, hanno diritto ad una speciale protezione.
9. Ogni persona ha
diritto ad adeguati mezzi di orientamento professionale, per aiutarla a
scegliere una professione in conformità con le sue attitudini
personali ed i suoi interessi.
10. Ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale.
11. Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.
12. Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale.
13. Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all’assistenza sociale e medica.
14. Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati.
15. Ogni persona
portatrice di handicap ha diritto all’autonomia,
all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della
comunità.
16. La famiglia, in
quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad
un’adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire
il suo pieno sviluppo.
17. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un’adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.
18. I cittadini di una
delle Parti hanno diritto di esercitare sul territorio di
un’altra Parte ogni attività a fini di lucro a
parità di condizioni con i cittadini di quest’ultima
parte, con riserva di ogni limitazione fondate su seri motivi di natura
economica o sociale.
19. I lavoratori
migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto
alla protezione ed all’assistenza sul territorio di ogni altra
Parte.
20. Tutti i lavoratori
hanno diritto alla parità di opportunità e di trattamento
in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni fondate sul
sesso.
21. I lavoratori hanno diritto all’informazione ed alla consultazione in seno all’impresa.
22. I lavoratori hanno
diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle
condizioni di lavoro e dell’ambiente di lavoro
nell’impresa.
23. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.
24. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento.
25. Tutti i lavoratori hanno diritto alla tutela dei loro crediti in caso d’insolvenza del datore di lavoro.
26. Tutti i lavoratori hanno diritto alla dignità sul lavoro.
27. Tutte le persone che
hanno responsabilità di famiglia e che esercitano o desiderano
esercitare un’attività lavorativa hanno diritto di farlo
senza essere soggette a discriminazioni e per quanto possibile senza
che vi siano conflitti tra il loro lavoro e gli impegni familiari.
28. I rappresentanti dei
lavoratori nell’impresa hanno diritto ad una tutela contro gli
atti suscettibili di recar loro pregiudizio e devono poter avvalersi di
adeguate strutture per esercitare le loro funzioni.
29. Tutti i lavoratori hanno diritto di essere informati e consultati nelle procedure di licenziamenti collettivi.
30. Ogni persona ha diritto alla protezione dalla povertà e dall’emarginazione sociale.
31. Tutte le persone hanno diritto all’abitazione.
Parte II
Le Parti
s’impegnano a considerarsi vincolate, come previsto nella parte
III, dagli obblighi derivanti dai seguenti articoli e paragrafi.
Articolo 1 - Diritto al lavoro
Per garantire l’effettivo esercizio del diritto al lavoro, le Parti s’impegnano:
1 - a riconoscere, tra i
loro principali obiettivi e responsabilità, la realizzazione ed
il mantenimento del livello più elevato e più stabile
possibile dell’impiego in vista della realizzazione del pieno
impiego;
2 - a tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso;
3 - a istituire o a mantenere servizi gratuiti in materia di occupazione per tutti i lavoratori;
4 - ad assicurare o a favorire un orientamento, una formazione ed un riadattamento professionale adeguati.
Articolo 2 - Diritto ad eque condizioni di lavoro
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad eque condizioni di lavoro, le Parti s’impegnano:
1 - a fissare una durata
ragionevole per il lavoro giornaliero e settimanale in vista di ridurre
gradualmente la settimana lavorativa a condizione che ciò sia
consentito dall’aumento della produttività e dagli altri
fattori in gioco;
2 - a prevedere giorni festivi retribuiti;
3 - a garantire il godimento di ferie annuali retribuite di un minimo di quattro settimane;
4 - ad eliminare i
rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri e, quando tali rischi
possano essere eliminati o sufficientemente ridotti, a garantire ai
lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzione della durata
del lavoro sia ferie retribuite supplementari;
5 - a garantire un
riposo settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno
della settimana generalmente ammesso come giorno di riposo dalla
tradizione o dagli usi del paese o della regione;
6 - a vigilare che i
lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in ogni
modo non oltre due mesi dopo l’inizio del lavoro riguardo agli
aspetti essenziali del contratto o del rapporto d’impiego;
7 - a fare in modo che i
lavoratori che svolgono un lavoro notturno beneficino di misure che
tengano conto del carattere particolare di detto lavoro.
Articolo 3 - Diritto alla sicurezza e all’igiene sul lavoro
Per garantire
l’effettivo esercizio del diritto alla sicurezza ed
all’igiene sul lavoro, le Parti s’impegnano, in
consultazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di
lavoratori:
1 - a definire, attuare
e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia
di sicurezza, di salute dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro.
Questa politica avrà come scopo fondamentale di migliorare la
sicurezza e l’igiene professionale e di prevenire gli incidenti
ed i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o
sopravvengono durante il lavoro, in particolare riducendo al minimo le
cause di pericoli inerenti all’ambiente di lavoro;
2 - a promulgare regolamenti di sicurezza e d’igiene;
3 - a promulgare misure di controllo sull’applicazione di questi regolamenti;
4 - a promuovere
l’istituzione progressiva sul lavoro di servizi sanitari con
funzioni sostanzialmente preventive e di consulenza per tutti i
lavoratori,
Articolo 4 - Diritto ad un’equa retribuzione
Per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano:
1 - a riconoscere il
diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da
garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso;
2 - a riconoscere il
diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di
lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari;
3 - a riconoscere il diritto, dei lavoratori maschili e femminili a parità di lavoro per un lavoro di pari importanza;
4 - a riconoscere il diritto di tutti i lavoratori ad un ragionevole periodo di preavviso nel caso di cessazione del lavoro;
5 - ad autorizzare
trattenute sui salari solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla
legislazione o dalla regolamentazione nazionale, ovvero da convenzioni
collettive o sentenze arbitrali. L’esercizio di questi diritti
deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente
concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in
ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali.
Articolo 5 - Diritti sindacali
Per garantire o
promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di
costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la
protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste
organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la
legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né
sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie
previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia
sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione
nazionale. Il principio dell’applicazione di queste garanzie ai
membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a
questa categoria di persone è parimenti determinata dalla
legislazione o dalla regolamentazione nazionale.
Articolo 6 - Diritto di negoziazione collettiva
Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti s’impegnano:
1 - a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;
2 - a promuovere,
qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di
negoziazione volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di
datori di lavoro da un lato e le organizzazioni di lavoratori
d’altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le
condizioni di lavoro;
3 - a favorire
l’istituzione e l’utilizzazione di adeguate procedure di
conciliazione e di arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze
di lavoro;
e riconoscono
4 - il diritto dei
lavoratori e dei datori di lavoro d’intraprendere azioni
collettive in caso di conflitti d’interesse, compreso il diritto
di sciopero, fatti salvi gli obblighi eventualmente derivanti dalle
convenzioni collettive in vigore.
Articolo 7 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela
Per garantire
l’effettivo esercizio del diritto dei bambini e degli adolescenti
ad una tutela, le Parti s’impegnano:
1 - a fissare a 15 anni
l’età minima di ammissione al lavoro; sono tuttavia
ammesse deroghe per i bambini impiegati in determinati lavori leggeri
che non mettono a repentaglio la loro salute, moralità o
istruzione;
2 - a fissare a 18 anni
l’età minima di ammissione al lavoro per alcune
occupazioni considerate come pericolose o insalubri;
3 - a vietare che i
bambini ancora in età d’istruzione obbligatoria siano
utilizzati per lavori che li privano del pieno beneficio di tale
istruzione;
4 - a limitare la durata
dell’attività lavorativa dei lavoratori di età
inferiore a 18 anni in modo che corrisponda alle loro esigenze di
sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazione
professionale;
5 - a riconoscere il
diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un’equa
retribuzione o ad un adeguata indennità;
6 - a prevedere che le
ore che gli adolescenti destinano alla formazione professionale durante
il normale orario di lavoro, con l’autorizzazione del datore di
lavoro, siano considerate incluse nella giornata lavorativa;
7 - a fissare in un
minimo di quattro settimane la durata delle ferie annuali retribuite
dei lavoratori di età inferiore a 18 anni;
8 - a vietare
l’impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in
lavori notturni, salvo per alcuni lavori stabiliti dalla legislazione o
dalla regolamentazione nazionale;
9 - a prevedere che i
lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori
stabiliti dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale siano
sottoposti ad un regolare controllo medico;
10 - ad assicurare una
speciale protezione contro i pericoli fisici e morali cui i bambini e
gli adolescenti sono esposti ed in particolare contro quelli che
risultano direttamente o indirettamente dal loro lavoro.
Articolo 8 - Diritto delle lavoratrici madri ad una tutela
Per garantire l’effettivo esercizio del diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, le Parti s’impegnano:
1 - a garantire alle
lavoratrici prima e dopo i1 parto, un periodo di riposo di una durata
totale come minimo di quattordici settimane, sia con un congedo
retribuito sia mediante adeguate prestazioni di sicurezza sociale o con
fondi pubblici;
2 - a considerare
illegale la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un
datore di lavoro nel periodo compreso tra il momento in cui la donna
comunica la sua gravidanza al datore di lavoro e la fine del suo
congedo di maternità, o ad una data tale che il termine di
preavviso scada in detto periodo;
3 - a garantire che le madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;
4 - a regolamentare il lavoro notturno delle donne incinte, di quelle che hanno recentemente partorito o che allattano i figli;
5 - a vietare
l’impiego di donne incinte o che hanno recentemente partorito o
che allattano i loro figli, in lavori sotterranei nelle miniere ed in
ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre o faticoso, ed a
prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in
materia di lavoro.
Articolo 9 - Diritto all’orientamento professionale
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto all’orientamento
professionale, le Parti s’impegnano a procurare o a promuovere,
come opportuno, un servizio che aiuti tutte le persone ivi comprese
quelle portatrici di handicap, a risolvere i problemi relativi alla
scelta di una professione o all’avviamento professionale, in
considerazione delle caratteristiche dell’interessato e delle
possibilità offerte dal mercato del lavoro; questo aiuto
dovrà essere fornito gratuitamente sia ai giovani compresi i
minori in età scolastica, sia agli adulti.
Articolo 10 - Diritto alla formazione professionale
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s’impegnano:
1. ad assicurare o a
favorire, come opportuno, la formazione tecnica e professionale di
tutte le persone, ivi comprese quelle inabili o minorate, in
consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e
di lavoratori, fornendo loro dei mezzi che consentano l’accesso
all’insegnamento tecnico superiore ed all’insegnamento
universitario, seguendo unicamente il criterio delle attitudini
individuali;
2. ad assicurare o a
favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per
i giovani nei differenti posti di lavoro;
3. ad adottare o a favorire, come opportuno:
a) provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti;
b) provvedimenti
speciali per la rieducazione professionale dei lavoratori adulti, resa
necessaria dal progresso tecnico o da nuovi orientamenti del mercato
del lavoro;
4. ad adottare o a
favorire, come opportuno, speciali provvedimenti di riciclaggio e di
reinserimento per i disoccupati di lunga data;
5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:
a) riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;
b) concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;
c) inclusione nel
normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di
formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda
del suo datore di lavoro;
d) garanzia, per mezzo
di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni
professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell’efficacia
del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione
destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un’adeguata
tutela per i giovani lavoratori.
Articolo 11 - Diritto alla protezione della salute
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute,
le Parti s’impegnano ad adottare sia direttamente sia in
cooperazione con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure
volte in particolare:
1 - ad eliminare per, quanto possibile le cause di una salute deficitaria;
2 - a prevedere
consultori e servizi d’istruzione riguardo al miglioramento della
salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale
in materia di salute;
3 - a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, endemiche e di altra natura, nonché gli infortuni.
Articolo 12 - Diritto alla sicurezza sociale
Per garantire l’effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s’impegnano:
1 - a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;
2 - a mantenere il
regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a
quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza
sociale;
3 - ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;
4 - a prendere
provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o
multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in
tali accordi, per garantire:
a) la parità di
trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini
delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale,
ivi compresa la conservazione dei vantaggi concessi dalle legislazioni
di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone
tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;
b) l’erogazione,
il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con
mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro
compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.
Articolo 13 - Diritto all’assistenza sociale e medica
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e medica, le Parti s’impegnano:
1 - ad accertarsi che
ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è
in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli
da un’altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un
regime di sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza
adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in
considerazione delle sue condizioni;
2 - ad accertarsi che le
persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di
ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;
3 - a prevedere che
ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere
pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale
necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno
personale e familiare;
4 - ad applicare, a
parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai
paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti
che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con
gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza
sociale e medica firmata a Parigi l’11 dicembre 1953.
Articolo 14 - Diritto ad usufruire di servizi sociali
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s’impegnano:
1 - ad incentivare o
organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio
sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli
individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro
adattamento all’ambiente sociale;
2 - ad incentivare la
partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di
altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.
Articolo 15 - Diritto
delle persone portatrici di handicap all’autonomia,
all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della
comunità
Per garantire alle
persone portatrici di handicap l’effettivo esercizio del diritto
all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla
partecipazione alla vita della comunità, a prescindere
dall’età e dalla natura ed origine della loro
infermità, le Parti si impegnano in particolare:
1 - ad adottare i
provvedimenti necessari per somministrare alle perone inabili o
minorate un orientamento, un’educazione ed una formazione
professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò
sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso
istituzioni specializzate pubbliche o private;
2 - a favorire il loro
accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d’incentivare i
datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone
inabili o minorate in un normale ambiente di lavoro e ad adattare le
condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile
per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di
posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità.
Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi
specializzati di collocamento e di accompagnamento;
3 - a favorire la loro
completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante
misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli
alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di
avere accesso ai trasporti, all’abitazione, alle attività
culturali e del tempo libero.
Articolo 16 - Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica
Per realizzare le
condizioni di vita, indispensabili al pieno sviluppo della famiglia,
cellula fondamentale della società, le Parti s’impegnano a
promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di
famiglia, in particolare per mezzo di prestazioni sociali e familiari,
di disposizioni fiscali e d’incentivazione alla costruzione di
abitazioni adattate ai fabbisogni delle famiglie, di aiuto alle coppie
di giovani sposi, o di ogni altra misura appropriata.
Articolo 17 - Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica
Per assicurare ai
bambini ed agli adolescenti l’effettivo esercizio del diritto di
crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro
personalità e delle loro attitudini fisiche e mentali, le Parti
s’impegnano a prendere sia direttamente sia in cooperazione con
le organizzazioni pubbliche o private tutte le misure necessarie e
appropriate miranti:
1 -
a) a garantire ai
bambini ed agli adolescenti, in considerazione dei diritti e doveri dei
genitori, le cure, l’assistenza, l’istruzione e la
formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o
il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a
tal fine;
b) a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento;
c) ad assicurare una
speciale protezione e l’aiuto dello Stato nei confronti del
bambino o dell’adolescente, temporaneamente o definitivamente
privato del suo sostegno familiare;
2 - ad assicurare ai
bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario
gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica.
Articolo 18 - Diritto all’esercizio di un’attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e medica, le Parti s’impegnano:
1 - ad applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti;
2 - a semplificare le
formalità in vigore ed a ridurre o sopprimere i diritti di
cancelleria e le altre tasse che i lavoratori stranieri o i loro datori
di lavoro devono pagare;
3 - a rendere più
flessibili, individualmente o collettivamente, le regolamentazioni che
disciplinano l’ingaggio di lavoratori stranieri
e riconoscono:
4 - il diritto di uscita
dei loro concittadini desiderosi di esercitare attività a fini
di lucro sul territorio delle altre Parti.
Articolo 19 - Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all’assistenza
Per assicurare il
concreto esercizio del diritto dei lavoratori migranti e delle loro
famiglie alla protezione ed all’assistenza sul territorio di ogni
altra Parte, le Parti s’impegnano:
1 - a mantenere o ad
accertarsi dell’esistenza di adeguati servizi gratuiti incaricati
di assistere tali lavoratori ed in particolare di fornire loro
informazioni esatte e di adottare ogni misura utile a condizione che la
legislazione e la regolamentazione nazionale lo consentano, contro ogni
propaganda ingannevole sull’emigrazione e l’immigrazione;
2 - a prendere, nei
limiti della loro giurisdizione, adeguati provvedimenti per agevolare
la partenza, il viaggio, e l’accoglienza di questi lavoratori e
delle loro famiglie e garantire loro, nei limiti della giurisdizione, i
servizi sanitari e medici necessari durante il viaggio, nonché
buone condizioni d’igiene;
3 - a promuovere la
collaborazione tra i servizi sociali, pubblici o privati a seconda dei
casi dei paesi di emigrazione e d’immigrazione;
4 - a garantire ai
lavoratori di cui sopra che si trovano legalmente sul loro territorio,
a condizione che tali materie siano disciplinate dalla legislazione o
dalla regolamentazione o sottoposte al controllo delle autorità
amministrative, un trattamento non meno favorevole di quello concesso
ai loro connazionali per le seguenti materie:
a) retribuzione e altre condizioni d’impiego e di lavoro;
b) affiliazione alle organizzazioni sindacali e godimento dei vantaggi offerti dalle convenzioni collettive;
c) abitazione.
5 - a garantire ai
lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per quanto
riguarda le tasse, le imposte ed i contributi inerenti al lavoro
percepiti a titolo del lavoratore;
6 - ad agevolare per
quanto possibile il ricongiungimento familiare del lavoratore migrante
autorizzato a stabilirsi sul territorio;
7 - a garantire ai
lavoratori che si trovano legalmente sul loro territorio un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai loro cittadini per le azioni
legali vertenti su questioni contemplate dal presente articolo;
8 - a garantire ai
lavoratori che risiedono regolarmente sul loro territorio che potranno
essere espulsi solo se minacciano la sicurezza dello Stato o
contravvengono all’ordine pubblico o al buoncostume;
9 - ad autorizzare,
entro i limiti stabiliti dalla legislazione, il trasferimento di
qualsiasi parte dei guadagni e dei risparmi dei lavoratori migranti che
questi ultimi desiderano trasferire;
10 - ad estendere la
protezione e l’assistenza previste dal presente articolo ai
lavoratori migranti che lavorano in proprio, a condizione che le misure
in oggetto siano applicabili a tale categoria;
11 - a favorire ed a
facilitare l’insegnamento della lingua nazionale dello Stato di
accoglienza oppure se vi sono diverse lingue, di una di esse, ai
lavoratori migranti ed ai loro familiari;
12 - a favorire ed a
facilitare per quanto possibile, l’insegnamento della lingua
materna del lavoratore migrante ai suoi figli.
Articolo 20 - Diritto
alla parità di opportunità e di trattamento in materia di
lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto alla parità di
opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di
professione, senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti
s’impegnano a riconoscere questo diritto ed a prendere adeguate
misure per assicurare o promuoverne l’applicazione nei seguenti
settori: a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento e
reinserimento professionale; b) orientamento e formazione
professionale, riciclaggio, riadattamento professionale; c) condizioni
d’impiego e di lavoro, ivi compresa la retribuzione; d)
progressione di carriera, ivi compresa la promozione.
Articolo 21 - Diritto all’informazione ed alla consultazione
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto dei lavoratori
all’informazione ed alla consultazione in seno all’impresa,
le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano
ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la
legislazione e la prassi nazionale:
a) di essere
regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile,
della situazione economica e finanziaria dell’impresa che li ha
assunti, fermo restando che potrà essere negata la divulgazione
di talune informazioni suscettibili di recare pregiudizio
all’impresa o che potrà essere richiesto che tali
informazioni siano considerate riservate;
b) di essere consultati
in tempo utile sulle decisioni previste che potrebbero pregiudicare
sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che
potrebbero avere conseguenze importanti sulla situazione del lavoro
nell’impresa.
Articolo 22 - Diritto
di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni
di lavoro e dell’ambiente di lavoro
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto dei lavoratori di partecipare
alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e
dell’ambiente di lavoro nell’impresa, le Parti
s’impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai
lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la
legislazione e la prassi nazionale, di contribuire:
a) alla determinazione
ed al miglioramento delle condizioni di lavoro,
dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro;
b) alla protezione della salute e della sicurezza in seno all’impresa;
c) all’organizzazione di servizi e di strutture sociali e socio-culturali dell’impresa;
d) al controllo dell’osservanza della regolamentazione in queste materie.
Articolo 23 - Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una
protezione sociale, le Parti s’impegnano a prendere o a
promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni
pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:
- a consentire alle
persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a
pieno titolo della società, mediante:
a) risorse sufficienti
ad assicurare un’esistenza dignitosa ed a consentir loro di
partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;
b) la divulgazione di
informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a
favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse
di avvantaggiarsene;
- a consentire alle
persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di
svolgere un’esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per
tutto il tempo che desiderano e che ciò è possibile,
mediante:
a) la
disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle
loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione
dell’abitazione;
b) le cure medico-sanitarie e i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;
- a garantire alle
persone anziane che vivono in istituto un’adeguata assistenza nel
rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare
alla determinazione delle condizioni di vita nell’istituto.
Articolo 24 - Diritto ad una tutela in caso di licenziamento
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di
licenziamento, le Parti s’impegnano a riconoscere:
a) il diritto dei
lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle
loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di
funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio;
b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.
A tal fine, le Parti si
impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere
stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo,
possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un
organo imparziale.
Articolo 25 - Diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d’insolvenza del loro datore di lavoro
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto dei lavoratori alla tutela dei
loro crediti in caso d’insolvenza del datore di lavoro, le Parti
s’impegnano a prevedere che i crediti di lavoratori derivanti da
contratti di lavoro o da rapporti di lavoro siano garantiti da un
istituto di garanzia o altra forma effettiva di tutela.
Articolo 26 - Diritto alla dignità sul lavoro
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto di tutti i lavoratori alla
protezione della loro dignità sul lavoro, le Parti
s’impegnano, in consultazione con le organizzazioni di datori di
lavoro e di lavoratori:
1 - a promuovere la
pubblicizzazione, l’informazione e la prevenzione in materia di
molestie sessuali sul luogo di lavoro o in connessione con il lavoro, e
ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori contro tali
comportamenti;
2 - a promuovere la
pubblicizzazione, l’informazione e la prevenzione in materia di
atti condannabili o esplicitamente ostili o offensivi ripetutamente
diretti contro ogni salariato sul luogo di lavoro o in connessione con
il lavoro, e ad adottare ogni adeguata misura per tutelare i lavoratori
contro tali comportamenti;
Articolo 27 - Diritto
dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla
parità di opportunità e di trattamento
Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e medica, le Parti s’impegnano a:
1 - prendere misure appropriate:
a) per consentire ai
lavoratori aventi responsabilità familiari di entrare e di
rimanere nella vita attiva o di rientrarvi dopo un’assenza dovuta
a queste responsabilità, ivi comprese le misure nel settore
dell’orientamento e della formazione professionale;
b) per tener conto dei loro bisogni relativamente alle condizioni d’impiego ed alla sicurezza sociale;
c) per sviluppare o
promuovere servizi pubblici o privati, in particolare i nidi
d’infanzia ed altre forme di sorveglianza dei bambini;
2 - prevedere per ogni
genitore la possibilità, nel periodo successivo al congedo per
maternità, di usufruire di assenze facoltative per la cura di un
figlio, la cui durata e condizioni saranno stabilite dalla legislazione
nazionale, dalle convenzioni collettive o secondo la prassi;
3 - a garantire che le
responsabilità familiari, non possano in quanto tali costituite
un valido motivo di licenziamento.
Articolo 28 - Diritto
dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell’ambito
nell’impresa ed agevolazioni da concedere loro
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto dei rappresentanti dei
lavoratori di esercitare le loro funzioni di rappresentanti le Parti
s’impegnano a garantire che, nell’impresa:
a) essi godano di
un’effettiva tutela riguardo ad atti che potrebbero recar loro
pregiudizio ivi compreso il licenziamento, e di cui sarebbero oggetto
per via della loro qualifica o dalle loro attività di
rappresentanti dei lavoratori nell’impresa;
b) essi usufruiscano di
adeguate strutture per poter esercitare rapidamente e con efficacia le
loro funzioni in considerazione del sistema di relazioni professionali
prevalente nel paese nonché dei bisogni, dell’importanza e
delle possibilità dell’impresa interessata.
Articolo 29 - Diritto all’informazione ed alla consultazione nelle procedure di licenziamenti collettivi
Per garantire
l’effettivo esercizio del diritto dei lavoratori ad essere
informati e consultati in caso di licenziamenti collettivi, le Parti
s’impegnano a garantire che i datori di lavoro informino e
consultino tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori prima dei
licenziamenti collettivi, riguardo alla possibilità di evitare i
licenziamenti collettivi o di limitare il loro numero e di alleviarne
le conseguenze, ad esempio facendo ricorso a provvedimenti sociali di
accompagnamento relativi in particolare all’aiuto alla
riclassificazione o al reinserimento dei lavoratori interessati.
Articolo 30 - Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale
Per assicurare
l’effettivo esercizio del diritto alla protezione contro la
povertà e l’emarginazione sociale, le Parti
s’impegnano:
a) prendere misure
nell’ambito di un approccio globale e coordinato per promuovere
l’effettivo accesso in particolare al lavoro,
all’abitazione, alla formazione professionale,
all’insegnamento, alla cultura, all’assistenza sociale
medica delle persone che si trovano o rischiano di trovarsi in
situazioni di emarginazione sociale o di povertà e delle loro
famiglie;
b) a riesaminare queste misure in vista del loro adattamento, se del caso.
Articolo 31 - Diritto all’abitazione
Per garantire
l’effettivo esercizio del diritto all’abitazione, le Parti
s’impegnano a prendere misure destinate:
1 - a favorire l’accesso ad un’abitazione di livello sufficiente;
2 - a prevenire e ridurre lo status di “senza tetto” in vista di eliminarlo gradualmente;
3 - rendere il costo dell’abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.
Parte III
Articolo A - Impegni
1. Con riserva delle disposizioni dell’articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s’impegna:
a) a considerare la
parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli
obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo
utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale
parte;
b) a considerarsi
vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della
Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20;
c) a considerarsi
vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di
paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il
numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano
non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatré paragrafi
numerati.
2. Gli articoli o i
paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b) e c) del
paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario
Generale del Consiglio d’Europa al momento del deposito dello
strumento di ratifica di accettazione o di approvazione.
3. Ciascuna delle Parti
potrà in ogni successivo momento dichiarare con una notifica
indirizzata al Segretario Generale che si considera vincolata da ogni
altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della
Carta e che non aveva ancora accettato in conformità con le
norme del paragrafo 1 del presente articolo. Tali ulteriori impegni
saranno considerati parte integrante della ratifica,
dell’accettazione o dell’approvazione e produrranno gli
stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di un mese dopo la data di notifica.
4. Ciascuna Parte disporrà di un sistema d’ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.
Articolo B - Legami con la Carta sociale europea ed il Protocollo addizionale del 1988
1. Nessuna Parte
contraente della Carta sociale europea o Parte del Protocollo
addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o
approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle
disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se
del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare.
2. L’accettazione
degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta
avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore
di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione
corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo
Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte
interessata se quest’ultima Parte è vincolata dal primo
dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.
Parte IV
Articolo C - Controllo dell’attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta
L’attuazione degli
impegni giuridici contenuti nella presente Carta sarà sottoposta
allo stesso controllo di quello della Carta sociale europea.
Articolo D - Reclami collettivi
1. Le norme del
Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un
sistema di reclami collettivi si applicheranno alle disposizioni
sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che
hanno ratificato il Protocollo.
2. Ogni Stato che non fa
parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che
prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare
il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della
presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una
notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti a
titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal
Protocollo.
Parte V
Articolo E - Non discriminazione
Il godimento dei diritti
riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi
distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle,
il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra
opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la
salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o
ogni altra situazione.
Articolo F - Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico
1. In caso di guerra o
di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni
Parte può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla
presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui ciò sia
richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in
contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. Ogni Parte che ha
esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo
ragionevole, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle
misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve inoltre
informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno
cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta
che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.
Articolo G - Restrizioni
1. I diritti ed i
principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati
e l’esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto
nella parte II non potranno essere oggetto di restrizioni o di
limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle
stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società
democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle
libertà altrui o per proteggere l’ordine pubblico, la
sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.
2. Le restrizioni
apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli
obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi
per i quali sono stati previsti.
Articolo H - Relazioni tra la Carta ed il diritto interno o gli accordi internazionali
Le disposizioni della
presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei
trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o
che entreranno in vigore e che potrebbero esser più favorevoli
per le persone tutelate.
Articolo I - Attuazione degli impegni sottoscritti
1. Fatti salvi i mezzi
di attuazione enunciati in questi articoli, le disposizioni pertinenti
degli articoli da 1 a 31 della parte II della presente Carta sono
attuate da:
a) la legislazione o la regolamentazione;
b) le convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;
c) una combinazione di questi due metodi
d) altri mezzi appropriati.
2. Gli impegni derivanti
dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell’articolo 2, dai paragrafi
4, 6, e 7 dell’articolo 7, dai paragrafi 1, 2, 3 e 5
dell’articolo 10 e degli articoli 21 e 22 della parte II della
presente Carta saranno considerati soddisfatti non appena queste
disposizioni saranno applicate, in conformità con il paragrafo I
del presente articolo, alla grande maggioranza dei lavoratori
interessati.
Articolo J - Emendamenti
1. Ogni proposta di
emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere
i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di
emendamento alle parti III a VI presentata da una Parte o dal Comitato
governativo, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della
presente Carta.
2 Ogni proposta di
emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente
è esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo
adottato all’approvazione del Comitato dei Ministri previa
consultazione dell’Assemblea Parlamentare. Dopo
l’approvazione del Comitato dei Ministri il testo è
comunicato alle Parti per accettazione.
3. Ogni emendamento alla
parte I ed alla parte II della presente Carta entrerà in vigore,
nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in
cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro
accettazione. Per ogni Parte che lo accetta in seguito,
l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui
detta Parte avrà informato il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa della sua accettazione.
4. Ogni emendamento alle
parti III a VI della presente Carta entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo
la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale
della loro accettazione.
Parte VI
Articolo K - Firma, ratifica ed entrata in vigore
1. La presente Carta
è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio
d’Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d’Europa.
2. La presente Carta
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo
scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati membri
del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad
essere vincolati dalla presente Carta in conformità con le
disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per ogni Stato membro
che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla
presente Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di
deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione.
Articolo L - Applicazione territoriale
1. La presente Carta si
applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni firmatario
può al momento della firma o al momento del deposito del suo
strumento di ratifica, di generale del Consiglio d’Europa, il
territorio che è considerato a tal fine come il suo territorio
metropolitano.
2. Ogni firmatario
può, al momento della firma o al momento del deposito dello
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni
altro successivo momento, dichiarare in una notifica indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la Carta si
applicherà in tutto o in parte al territorio o ai territori non
metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i
quali cura le relazioni internazionali o si è assunto la
responsabilità internazionale. Nella dichiarazione dovranno
essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della
Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella
dichiarazione.
3. La Carta si
applicherà al territorio o ai territori designati nella
dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data
di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del
Segretario Generale.
4. Ogni Parte
potrà in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che,
per quanto concerne uno o più dei territori cui la Carta si
applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta in
quanto obbligatorio ogni articolo o paragrafo numerato che non aveva
ancora accettato per questo o questi territori. Tali impegni ulteriori
saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per
il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere
dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un
mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario
Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo M - Denuncia
1. Nessuna Parte
può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un
periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta è entrata in
vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro
ulteriore periodo di due anni; in ogni caso, un preavviso di sei mesi
sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio
d’Europa che ne informerà le altre Parti.
2. Ogni Parte
può, ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente,
denunciare ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta che ha
accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che
questa Parte si è impegnata ad accettare non sia mai inferiore a
sedici nel primo caso ed a sessantatré nel secondo caso e che
questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli
articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento
speciale nell’articolo A, paragrafo 1, capoverso b).
3. Ogni Parte può
denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II
della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del
presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica
ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2
dell’articolo L.
Articolo N - Annesso
L’annesso alla presente Carta è parte integrante della stessa.
Articolo O - Notifiche
Il Segretario Generale
del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio ed al Direttore generale dell’Ufficio internazionale
del lavoro:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo K;
d) ogni dichiarazione in
applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F,
paragrafo 2, e L, paragrafi 1, 2, 3, e 4;
e) ogni emendamento secondo l’articolo J;
f) ogni denuncia secondo l’articolo M;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.
In fede di che, i
sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la
presente Carta riveduta. Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in
francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un
unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio
d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne
comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati
membri del Consiglio d’Europa ed al Direttore generale
dell’Ufficio internazionale del lavoro.
Annesso alla Carta sociale europea riveduta
Portata della Carta sociale europea riveduta per quanto concerne le persone protette
1. Con riserva delle
norme dell’articolo 12, paragrafo 4, e dell’articolo 13,
paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 a 17 e 20 a 31
comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di
cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano
regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l’intesa
che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle
norme degli articoli 18 e 19. La presente interpretazione non preclude
ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre
persone.
2. Ciascuna Parte
concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei
rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che risiedono
regolarmente sul suo territorio un trattamento altrettanto favorevole,
per quanto possibile, e in ogni caso non meno favorevole di quello al
quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di
tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai
rifugiati sopra menzionati.
3. Ciascuna Parte
concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto
degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un
trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni
caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai
sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali
esistenti ed applicabili agli apolidi sopra menzionati.
Parte I, paragrafo 28, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1
Le presenti disposizioni
non concernono l’accesso al territorio delle Parti e non
pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento
firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.
Parte II, Articolo 1, paragrafo 2
La presente disposizione
non può essere interpretata né nel senso di vietare
né nel senso di autorizzare clausole o prassi di sicurezza
sindacale.
Articolo 2, paragrafo 6
Le Parti potranno
prevedere che questa disposizione non si applichi: a) ai lavoratori che
hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui durata totale non
supera un mese e/o la cui durata di lavoro settimanale non supera otto
ore;
b) quando il contratto o
il rapporto di lavoro è di carattere occasionale e/o particolare
ed a condizione, in questi casi, che motivi obiettivi giustifichino la
non-applicazione.
Articolo 3, paragrafo 4
S’intende, ai fini
dell’applicazione di questa disposizione, che le funzioni,
l’organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi
servizi dovranno essere determinate dalla legislazione o dalla
regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra
maniera appropriata alle condizioni nazionali.
Articolo 4, paragrafo 4
La presente disposizione
sarà interpretata nel senso di non vietare un licenziamento
immediato in caso di grave mancanza.
Articolo 4, paragrafo 5
Una Parte può
prendere l’impegno previsto nel presente paragrafo quando le
trattenute sui salari sono vietate per la grande maggioranza di
lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni collettive o sentenze
arbitrali; fanno eccezione le persone che non sono oggetto di tali
strumenti.
Articolo 6, paragrafo 4
Ogni Parte può,
per quanto la concerne, regolamentare per legge l’esercizio del
diritto di sciopero, a condizione che, ogni altra eventuale limitazione
a questo diritto possa essere giustificata in base ai sensi
dell’articolo G.
Articolo 7, paragrafo 2
La presente disposizione
non impedisce alle Parti di prevedere per legge la possibilità,
per gli adolescenti che non hanno l’età minima prevista,
di effettuare lavori rigorosamente necessari per la loro formazione
professionale quando il lavoro è svolto sotto il controllo del
personale competente autorizzato e la sicurezza e la protezione degli
adolescenti sul lavoro sono garantite.
Articolo 7, paragrafo 8
S’intende che una
Parte ha adempiuto all’impegno previsto nel presente paragrafo
quando si conforma al tenore di detto impegno disponendo nella sua
legislazione che la grande maggioranza delle persone di età
inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori notturni.
Articolo 8, paragrafo 2
Questa disposizione non
può essere interpretata nel senso di sancire un divieto a
carattere assoluto. Potranno essere ammesse eccezioni, ad esempio, nei
seguenti casi:
a) se la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la rottura del rapporto di lavoro,
b) se l’impresa in oggetto cessa l’attività;
c) se il termine previsto dal contratto di lavoro è scaduto.
Articolo 13 paragrafo 4
L’espressione
“e con riserva delle condizioni stabilite in tali accordi”
figurante nell’introduzione al presente paragrafo significa che,
per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema
previdenziale contributivo, una Parte può esigere il compimento
di un determinato periodo di residenza prima di concedere queste
prestazioni ai cittadini di altre Parti.
Articolo 13, paragrafo 4
I governi che non sono
Parti alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica possono
ratificare la Carta per il presente paragrafo, con riserva di accordare
ai cittadini delle altre parti un trattamento conforme alle norme di
detta Convenzione.
Articolo 16
S’intende che la protezione concessa da questa disposizione include le famiglie monoparentali.
Articolo 17
S’intende che la
presente disposizione include tutte le persone di età inferiore
a diciotto anni, a meno che la maggiore età non sia prevista
prima ai sensi della legislazione applicabile, fatte salve le altre
specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare
l’articolo 7. Ciò non implica l’obbligo di
provvedere all’insegnamento obbligatorio fino
all’età sopra menzionata.
Articolo 19, paragrafo 6
Ai fini
dell’applicazione della presente disposizione, s’intende
per “famiglia de lavoratore migrante” almeno il coniuge del
lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono
considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato
d’accoglienza e che sono a carico del lavoratore.
Articolo 20
1. S’intende che
le materie di competenza della sicurezza sociale e le disposizioni
relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni di vecchiaia ed
alle prestazioni ai superstiti, possono essere escluse dalla sfera di
applicazione del presente articolo.
2. Non saranno
considerate discriminatorie ai sensi del presente articolo le
disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per
quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo post-natale.
3. Il presente articolo non preclude l’adozione di misure specifiche volte a rimediare ad ineguaglianze di fatto.
4. Potranno essere
escluse dalla portata del presente articolo o da alcune delle sue
disposizioni le attività professionali che in ragione del loro
carattere o delle condizioni del loro esercizio possono essere affidate
solo a persone di un determinato sesso. Tale norma non può
essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a stabilire per via
legislativa, o a regolamentare la lista delle attività
professionali che, per via del loro carattere o delle condizioni del
loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori di un
determinato sesso.
Articoli 21 e 22
1. Ai fini
dell’applicazione di questi articoli l’espressione
“rappresentanti dei lavoratori” indica le persone
riconosciute tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
2. L’espressione
“la legislazione e la prassi nazionale” indica a seconda
dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni
collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti
dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.
3. Ai fini
dell’applicazione di questi articoli, il termine
“impresa” sarà interpretato nel senso di un insieme
di beni materiali ed incorporei, avente o non personalità
giuridica destinato alla produzione di beni o alla prestazione di
servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per
quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.
4. S’intende che
le comunità religiose e le loro istituzioni possono essere
escluse dall’applicazione di questi articoli anche quando tali
istituzioni sono “imprese” ai sensi del paragrafo 3. Gli
istituti che perseguono attività ispirate da determinati ideali
o guidate da concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale,
possono essere esclusi dall’applicazione di questi articoli nella
misura necessaria a tutelare l’orientamento dell’impresa.
5. S’intende che
quando in uno Stato i diritti enunciati nei presenti articoli sono
esercitati in vari stabilimenti dell’impresa la Parte interessata
deve essere considerata come adempiente agli obblighi derivanti da
queste disposizioni.
6. Le Parti possono
escludere dalla sfera di applicazione dei presenti articoli le imprese
il cui organico non raggiunge una determinata soglia fissata dalla
legislazione o dalla prassi nazionale.
Articolo 22
1. Questa disposizione
non pregiudica né i poteri né gli obblighi degli Stati in
materia di adozione di regolamenti relativi all’igiene ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, né le competenze e le
responsabilità degli organi incaricati di vigilare
sull’osservanza della loro applicazione.
2. I termini
“servizi e strutture sociali e socio-culturali” indicano i
servizi e le strutture a carattere sociale e/o culturale offerti ai
lavoratori da alcune imprese come l’assistenza sociale, campi
sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.
Articolo 23, paragrafo 1
Ai fini
dell’applicazione di questo paragrafo, l’espressione
“il più a lungo possibile” fa riferimento alle
capacità fisiche, psicologiche, ed intellettuali della persona
anziana.
Articolo 24
1. S’intende che
ai fini di questo articolo il termine “licenziamento”
indica la cessazione del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di
lavoro.
2. S’intende che
il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma che una Parte
può escludere interamente o parzialmente dalla sua tutela le
seguenti categorie di lavoratori salariati:
a) i lavoratori assunti ai sensi di un contratto di lavoro vertente su un determinato periodo o un determinato compito;
b) i lavoratori in
periodo di prova o che non hanno il periodo di anzianità
richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia stata stabilita
in anticipo e che sia ragionevole;
c) i lavoratori
ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo. 3. Ai fini di
quest’articolo non costituiscono valido motivo di licenziamento,
in particolare:
a) l’affiliazione
sindacale, o la partecipazione ad attività sindacali al di fuori
delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante
l’orario di lavoro;
b) il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori;
c) l’aver fatto
causa o partecipato a procedure intentate contro un datore di lavoro in
ragione di allegate violazioni della legislazione o l’aver
presentato un ricorso davanti alle autorità amministrative
competenti;
d) la razza, il colore
della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale, le responsabilità
familiari, la gravidanza, la religione, le opinioni politiche,
l’ascendenza nazionale o l’origine sociale;
e) i congedi per maternità o i congedi concessi ai genitori per la cura dei figli;
f) l’assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o d’infortunio.
4. S’intende che
l’indennizzo o ogni altra riparazione adeguata in caso di
licenziamento senza valido motivo deve essere determinata secondo la
legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni collettive o in
ogni altra maniera adeguata alle condizioni nazionali.
Articolo 25
1.
L’autorità competente può a titolo eccezionale e
previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di
lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro
rapporto d’impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela
prevista nella presente disposizione.
2. S’intende che il termine “insolvenza” sarà definito della legge e dalla prassi nazionale.
3. I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione devono almeno comprendere:
a) i crediti dei
lavoratori a titolo del salario inerente ad un determinato periodo (che
non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati
ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente
l’insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;
b) i crediti dei
lavoratori a titolo di ferie retribuite, dovuti in ragione del lavoro
effettuato durante l’anno in cui è avvenuta
l’insolvenza o la cessazione del rapporto d’impiego;
c) i crediti dei
lavoratori a titolo di importi dovuti per altre assenze retribuite
inerenti ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre
mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di
crediti garantiti) precedente l’insolvenza o la cessazione del
rapporto di lavoro;
4. Le legislazioni e le
regolamentazioni nazionali possono restringere la tutela dei crediti
dei lavoratori ad un determinato ammontare in funzione di un livello
socialmente accettabile.
Articolo 26
S’intende che il
presente articolo non obbliga le Parti a promulgare una legislazione.
S’intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali.
Articolo 27
S’intende che il
presente articolo si applica ai lavoratori di entrambi i sessi aventi
responsabilità familiari nei confronti dei loro figli a carico,
nonché di altri membri della loro famiglia diretta i quali
necessitano manifestamente delle loro cure o del loro sostegno, qualora
tali responsabilità limitino le loro possibilità di
prepararsi all’attività economica, di accedervi, di
parteciparvi o di progredire. Le espressioni “figli a
carico” e “altri membri della famiglia diretta che
necessitano manifestamente di cure e di sostegno”
s’intendono secondo il tenore definito dalla legislazione
nazionale delle Parti.
Parte 28 e 29
Ai fini
dell’applicazione di questi articoli, l’espressione
“rappresentanti dei lavoratori” indica le persone
riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi
nazionale.
Parte III
S’intende che la
Carta contiene impegni giuridici a carattere internazionale la cui
applicazione è sottoposta unicamente al controllo di cui nella
parte IV.
Articolo A, paragrafo 1
S’intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che contengono un solo paragrafo.
Articolo B, paragrafo 2
Ai fini del paragrafo 2
dell’articolo B, le disposizioni della Carta riveduta
corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso numero di
articolo o di paragrafo, ad eccezione:
a) dell’articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde all’articolo 3, paragrafi 1 e 3 della Carta;
b) dell’articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;
c) dell’articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde all’articolo 10, paragrafo 4 della Carta;
d) dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta riveduta che corrisponde all’articolo 17 della Carta.
Parte V, Articolo E
Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non è considerata discriminatoria.
Articolo F
L’espressione
“in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico”
sarà interpretata in modo da includere anche la minaccia di
guerra.
Articolo I
S’intende che i
lavoratori esclusi secondo l’annesso dagli articoli 21 e 22 non
sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.
Articolo J
Il termine
“emendamento” s’intende nel senso di includere anche
l’inclusione di nuovi articoli nella Carta.