LEGGE 5 febbraio
1992 n. 104 ( indice )
( Aggiornamenti )
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE
PERSONE
HANDICAPPATE.
INDICE
della Legge n. 104/92:
Art. 1 -
Finalità
Art. 2 -
Principi generali
Art. 3 -
Soggetti aventi diritto
Art. 4 -
Accertamento dell'handicap
Art. 5 -
Principi generali per i diritti della persona handicappata
Art. 6 -
Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 -
Cura e riabilitazione
Art. 8 -
Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 -
Servizio di aiuto personale
Art. 10 -
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
Art. 11 -
Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 -
Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 -
Integrazione scolastica
Art. 14 -
Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 -
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
Art. 16 -
Valutazione del rendimento e prove d'esame
Art. 17 -
Formazione professionale
Art. 18 -
Integrazione lavorativa
Art. 19 -
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
Art. 20 -
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
Art. 21 -
Precedenza nell'assegnazione di sede
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri
e modalità per il conferimento,
l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 22 -
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
Art. 23 -
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
Art. 24 -
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
Art. 25 -
Accesso alla informazione e alla comunicazione
Art. 26 -
Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 -
Trasporti individuali
Art. 28 -
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
Art. 29 -
Esercizio del diritto di voto
Art. 30 -
Partecipazione
Art. 31 -
Riserva di alloggi
Art. 32 -
Agevolazioni fiscali ( Abrogato dalla Legge n. 330/1994 )
Art. 33 -
Agevolazioni
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri
e modalità per il conferimento,
l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Art. 34 -
Protesi e ausili tecnici
Art. 35 -
Ricovero del minore handicappato
Art. 36 -
Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 -
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
Art. 38 -
Convenzioni
Art. 39 -
Compiti delle regioni
Art. 40 -
Compiti dei comuni
Art. 41 -
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del
comitato nazionale per
le politiche dell'handicap
Art. 42 -
Copertura finanziaria
Art. 43 -
Abrogazioni
Art. 44 -
Entrata in vigore
NOTE
LEGGE 5 febbraio
1992 n. 104 ( indice )
( Aggiornamenti )
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 17 febbraio 1992 n. 39)
LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE
PERSONE
HANDICAPPATE.
Art. 1.
Finalità
- La Repubblica:
- garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella società;
- previene e rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione
della persona handicappata alla vita della collettività,
nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali;
- persegue il recupero funzionale e sociale
della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni
per la prevenzione,
la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la
tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
- predispone interventi volti a superare stati
di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2. ( note )
Principi generali
- La presente legge detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. essa
costituisce inoltre
riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'articolo 4
dello statuto
speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948,
n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
- É persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di
difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
- La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione
assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute
di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
- La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le
relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi
internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell'handicap
- Gli accertamenti relativi alla minorazione,
alle difficoltà, alla necessità
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua,
di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio
presso le unità sanitarie locali.
Aggiornamento: Il
d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " qualora la
commissione medica di cui al presente articolo 4 , non si pronunci
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli
accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti
dall' articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella
patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria
locale da cui é assistito l'interessato.
L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
La commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi,
in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo
articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda. "
Art. 5. ( note )
Principi generali per i diritti della persona handicappata
- La rimozione delle cause invalidanti, la
promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i
seguenti obiettivi:
- sviluppare la ricerca scientifica, genetica,
biomedica, psicopedagogica, sociale e
tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e
private, in particolare con le sedi universitarie, con il consiglio
nazionale delle
ricerche (cnr), con i servizi sanitari e sociali, considerando la
persona handicappata e
la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della
ricerca;
- assicurare la prevenzione, la diagnosi e la
terapia prenatale e precoce delle
minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che
assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente
disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente
familiare e sociale,
la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- assicurare alla famiglia della persona
handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle
possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società;
- assicurare nella scelta e nell'attuazione
degli interventi sociosanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della
persona handicappata, attivandone
le potenziali capacità;
- assicurare la prevenzione primaria e
secondaria in tutte le fasi di maturazione e di
sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare
tempestivamente
l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della
minorazione
sopraggiunta;
- attuare il decentramento territoriale dei
servizi e degli interventi rivolti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla
base degli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- garantire alla persona handicappata e alla
famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di
aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici,
prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo
indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo;
- promuovere, anche attraverso l'apporto di
enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per
la prevenzione e per
la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di
chi ne é colpito;
- garantire il diritto alla
scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori
della circoscrizione territoriale;
- promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale
anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6. ( note )
Prevenzione e diagnosi precoce
- Gli interventi per la prevenzione e la
diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui
agli articoli 53 e
55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
- Le regioni, conformemente alle competenze e
alle attribuzioni di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
- l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la
gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e
sui servizi che svolgono tali funzioni;
- l'effettuazione del parto con particolare
rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali
della partoriente e del nascituro;
- l'individuazione e la rimozione, negli
ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di
rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
- i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per la
prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di
handicap fisici,
psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
- il controllo periodico della gravidanza per
la individuazione e la terapia di
eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle
loro conseguenze;
- l'assistenza intensiva per la gravidanza, i
parti e le nascite a rischio;
- nel periodo neonatale, gli accertamenti utili
alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per
l'individuazione ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della
fibrosi cistica.
le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. con tali atti possono essere individuate altre
forme di
endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l'indagine per
tutta la popolazione neonatale;
- un'attività di prevenzione
permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche
mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e
dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e
di cause
invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro
il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del
primo anno di vita. é
istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le
caratteristiche di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono
riportati i risultati
dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di
salute del bambino;
- gli interventi informativi, educativi, di
partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni
in ogni ambiente di vita e di
lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
- Lo stato promuove misure di profilassi atte a
prevenire ogni forma di handicap, con
particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
- La cura e la riabilitazione della persona
handicappata si realizzano con programmi
che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le
abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla
globalità della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. a questo
fine il servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
- gli interventi per la cura e la
riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i
centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera l);
- la fornitura e la riparazione di
apparecchiature, attrezzature, protesie sussidi
tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
- Le regioni assicurano la completa e corretta
informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in italia e all'estero.
Art. 8. ( note )
Inserimento ed integrazione sociale
- L'inserimento e l'integrazione sociale della
persona handicappata si realizzano
mediante:
- interventi di carattere socio-psicopedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a
domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a
sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui
é inserita;
- servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente
grave limitazione dell'autonomia personale;
- interventi diretti ad assicurare l'accesso agli
edifici pubblici e privati e ad
eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che
ostacolano i movimenti nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo
studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle
dotazioni didattiche e
tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di
valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato,
docente e non docente;
- adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di
tempo libero e sociali;
- misure atte a favorire la piena integrazione
nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche
attraverso incentivi
diversificati;
- provvedimenti che assicurino la
fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- affidamenti e inserimenti presso persone e
nuclei familiari;
- organizzazione e sostegno di
comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi
residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per
assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di
una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato;
- istituzione o adattamento di
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a
valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
vita di relazione a
persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal
ministro della sanità, di concerto con il ministro per gli
affari sociali, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
- organizzazione di attività
extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività
educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della
scuola.
Art. 9. ( note )
Servizio di aiuto personale
- Il servizio di aiuto personale, che
può essere istituito dai comuni o dalle unità
sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, é diretto ai
cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale non
superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme
di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i
cittadini non udenti.
- Il servizio di aiuto personale é
integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi
dell'opera aggiuntiva di:
- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi
della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
- cittadini di età superiore ai
diciotto anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria;
- organizzazioni di volontariato.
- Il personale indicato alle lettere a), b), c)
del comma 2 deve avere una formazione
specifica.
- Al personale di cui alla lettera b) del comma
2 si estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
- I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono
realizzare con le
proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
alla integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto
delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunità
alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità.
- bis.Gli enti di cui al comma
1 possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente
articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
- Le strutture di cui alla lettera l) e le
attività di cui alla lettera m) del comma
1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione
scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della
scuola.
- Gli enti di cui al comma 1 possono
contribuire, mediante appositi finanziamenti,
previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi
regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di
gravità, promossi da enti,
associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (ipab),
società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali.
- Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati
anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
- Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono
essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
- L'approvazione dei progetti edilizi presentati
da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed
ai centri socio-riabilitativi
di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale
all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati
in aree vincolate
o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del
piano regolatore. il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui
alla presente
legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria
destinazione
urbanistica dell'area.
Art. 11. ( note )
Soggiorno all'estero per cure
- Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di
cui all'articolo 7 del decreto del
ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non
sia previsto il
ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati,
il soggiorno
dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture
collegate con il centro é
equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed é
rimborsabile nella misura
prevista dalla deroga.
- La commissione centrale presso il ministero
della sanità di cui all'articolo 8 del
decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n.
273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i
soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con
atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità
della corresponsione di acconti
alle famiglie.
Art. 12.
Diritto all'educazione e all'istruzione
- Al bambino da 0 a 3 anni handicappato
é garantito l'inserimento negli asili nido.
- É garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni
ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella
socializzazione.
- L'esercizio del diritto all'educazione non
può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né di altre difficoltà derivanti
dalle disabilità connesse all'handicap.
- All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della
documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un
profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione
dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di
scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri
stabiliti dal
ministro della pubblica istruzione. il profilo indica le
caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia
le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della
persona handicappata.
- Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso
degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e
delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente
scolastico.
- I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo
e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
- Il profilo dinamico-funzionale é
aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria
superiore.
- Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire
l'educazione e
l'istruzione scolastica. a tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati,
convenzionati con i ministeri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni
staccate della scuola statale. a tali classi possono essere ammessi
anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione. la frequenza di tali classi,
attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, é equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
- Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui
al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'
utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia
una esperienza
acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno
sotto la guida di
personale esperto.
Aggiornamento: Il
d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " il presente
art.12 comma 5 va interpretato nel senso che l'individuazione
dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'
esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla
integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima
legge , non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della
legge stessa, ma é effettuata secondo i criteri stabiliti
nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto
articolo 12 . In attesa dell' adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno,
all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze,
uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata,
in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza
dell'alunno.
Art. 13. ( note )
Integrazione scolastica
- L'integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi
comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando
quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
- la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli
organi scolastici e
le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi
di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
ministro della
pubblica istruzione, d'intesa con i ministri per gli affari sociali e
della sanità, sono
fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di
programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica
congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. negli
accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli enti pubblici
e privati ai fini della partecipazione alle attività di
collaborazione coordinate;
- la dotazione alle scuole e alle
università di attrezzature tecniche e di sussidi
didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione
individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del
diritto allo
studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
- la programmazione da parte
dell'università di interventi adeguatisi al bisogno
della persona sia alla peculiarità del piano di studio
individuale;
- l'attribuzione, con decreto del ministro
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare
alle università,
per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.
- la sperimentazione di cui al decreto del
presidente della repubblica 31 maggio 1974,
n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
- Per le finalità di cui al comma 1,
gli enti locali e le unità sanitarie locali
possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione
e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
- Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del
presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
- I posti di sostegno per la scuola secondaria
di secondo grado sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della
presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello
previsto per gli
altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle
disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
- Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attività didattiche
di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di
cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo
individualizzato.
- Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione
e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di
classe e dei collegi dei docenti.
- bis. Agli studenti handicappati
iscritti all'università no garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui
alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma,
nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16
.
Art. 14. ( note )
Modalità di attuazione dell'integrazione
- Il ministro della pubblica istruzione provvede
alla formazione e all'aggiornamento
del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di
integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del
decreto del
presidente della repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle
modalità di
coordinamento con il ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. il ministro
della pubblica
istruzione provvede altresì:
- all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate
per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della
scuola secondaria
di primo grado;
- all'organizzazione dell'attività
educativa e didattica secondo il criterio della
flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione
alla programmazione scolastica individualizzata;
- a garantire la continuità
educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme
obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed
il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età;
- nell'interesse dell'alunno,
con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del presidente
della repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
- I piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all'articolo 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento
nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in
base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di
studio, discipline
facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel
diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve
essere specificato se
l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore
abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.
- La tabella del corso di laurea definita ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in
base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei
corsi di laurea,
insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli
alunni handicappati.
il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui
all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce
titolo per
l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di
sostegno solo se siano stati
sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione
all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della
tabella suddetta definita ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
- L'insegnamento delle discipline facoltative
previste nei piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può
essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le
università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi
controlli. i docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del
diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
- Fino alla prima applicazione dell'articolo 9
della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alla scuola di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al
decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive
modificazioni, al decreto del presidente della repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, e
all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- L'utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione é consentita unicamente qualora manchino
docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati.
- Gli accordi di programma di cui all'articolo
13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il
personale delle scuole,
delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati
in piani educativi e di
recupero individualizzati.
Art. 15. ( note )
Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
- Presso ogni ufficio scolastico provinciale
é istituito un gruppo di lavoro composto
da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola
utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle
unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone
handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale
nominati dal provveditore
agli studi sulla base dei criteri indicati dal ministro della pubblica
istruzione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
gruppo di lavoro
dura in carica tre anni.
- Presso ogni circolo didattico ed istituto di
scuola secondaria di primo e secondo
grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei
servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
- I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno
compiti di consulenza e proposta al
provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti
locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la
verifica dell'esecuzione degli
accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi
altra attività inerente
all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
- I gruppi di lavoro predispongono annualmente
una relazione da inviare al ministro
della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della
giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di
attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame
- Nella valutazione degli alunni handicappati da
parte degli insegnanti é indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e
di sostegno siano state
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
- Nella scuola dell'obbligo sono predisposte,
sulla base degli elementi conoscitivi di
cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a
valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
- Nell'ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove
scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
- Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari
con l'uso degli
ausili loro necessari.
- Il trattamento individualizzato
previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati
é consentito per il superamento degli esami universitari
previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio
di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito,
altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di
svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato
specializzato.
- bis. Le università, con
proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le
iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo
Art. 17. ( note )
Formazione professionale
- Le regioni, in attuazione di quanto previsto
dagli articoli 3, primo comma, lettere
l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre
1978, n. 845,
realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che
non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l'acquisizione di una
qualifica anche mediante attività specifica nell'ambito
delle attività del centro di
formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai
piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. a tal fine
forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature necessarie.
- I corsi di formazione professionale tengono
conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, é
inserita in classi comuni o in
corsi specifici o in corsi prelavorativi.
- Nei centri di formazione professionale sono
istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. i corsi
possono essere
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e
programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono
essere realizzati
dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
le regioni, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di
attuazione per le attività di formazione professionale di
cui all'articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
- Agli allievi che abbiano frequentato i corsi
di cui al comma 2 é rilasciato un
attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il
collocamento obbligatorio
nel quadro economico-produttivo territoriale.
- Fermo restando quanto previsto in favore delle
persone handicappate dalla citata
legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8
della legge 16
maggio 1970, n. 281, é destinata ad iniziative di formazione
e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di
lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto
del ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla
data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 18. ( note )
Integrazione lavorativa
- Le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti,
istituzioni,
cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni
ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
- Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
comma 1, oltre a quelli previsti dalle
leggi regionali, sono:
- avere personalità giuridica di
diritto pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice
civile;
- garantire idonei livelli di prestazioni, di
qualificazione del personale e di efficienza operativa
- Le regioni disciplinano le modalità
di revisione ed aggiornamento biennale
dell'albo di cui al comma 1.
- I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni
e tra comuni e province, delle
comunità montane e delle unità sanitarie locali
con gli organismi di cui al comma 1 sono
regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto
del ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della
sanità e con il
ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
- L'iscrizione all'albo di cui al comma 1
é condizione necessaria per accedere alle
convenzioni di cui all'articolo 38.
- Le regioni possono provvedere con proprie
leggi:
- a disciplinare le agevolazioni alle singole
persone handicappate per recarsi al
posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
- a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni
e i contributi ai datori di lavoro
anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone
handicappate.
Art. 19. ( note )
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
- In attesa dell'entrata in vigore della nuova
disciplina del collocamento
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive
modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono
affetti da
minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego
in mansioni compatibili. ai fini dell'avviamento al lavoro, la
valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e
relazionale dell'individuo e non
solo della minorazione fisica o psichica. la capacità
lavorativa é accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso
articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
- La persona handicappata sostiene le prove
d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei
tempi aggiuntivi
eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
- Nella domanda di partecipazione al concorso e
all'esame per l'abilitazione alle
professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21. ( note )
(l'articolo trova applicazione in tema di criteri
e modalità per il conferimento,
l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Precedenza nell'assegnazione di sede
- La persona handicappata con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della
tabella a annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come
vincitrice di concorso
o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi
disponibili.
- I soggetti di cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
- Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e
privato non é richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
- L'attività e la pratica delle
discipline sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. il ministro della sanità con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per
la concessione
dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
- Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed
il comitato olimpico nazionale
italiano (coni) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti
di propria
competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
- Le concessioni demaniali per gli impianti di
balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
decreto del ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio
1989, n. 13, e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate.
- Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del citato decreto del ministro dei lavori
pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
- Chiunque, nell'esercizio delle
attività di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone
handicappate é punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire
un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno
a sei mesi.
Art. 24. ( note )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
- Tutte le opere edilizie riguardanti edifici
pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la
visitabilità di cui alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 27
aprile 1978, n. 384,
alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del
ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
- Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui
alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
e 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da
leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata
legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta
da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo,
la conformità alle norme
vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può
essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo
7 del decreto del
presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità
suggerita dai vincoli stessi.
- Alle comunicazioni al comune dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi
degli articoli 15,
terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- Il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per le opere di cui al comma
1 é subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare
il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere
siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione
delle barriere architettoniche. a tal fine può richiedere al
proprietario dell'immobile o
all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
- Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il
divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
l'obbligo della
dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità
alla normativa vigente in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta
all'amministrazione
competente, che dà atto in sede di approvazione del progetto.
- La richiesta di modifica di destinazione d'uso
di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui
al comma 3. il rilascio del
certificato di agibilità e di abitabilità
é condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
- Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. il progettista, il direttore dei
lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o
l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. essi
sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la
sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
- Il comitato per l'edilizia residenziale (cer),
di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32,
comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei
fondi per la
realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero
sia utilizzata per
la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale
pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
- I piani di cui all'articolo 32, comma 21,
della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli
spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
- Nell'ambito della complessiva somma che in
ciascun anno la cassa depositi e
prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con
finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento é
destinata ai prestiti finalizzati ad
interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di
cui al regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978,
n. 384.
- I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del
citato regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica n. 384 del 1978,
alla citata legge
n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del
ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge. scaduto tale termine, le norme dei regolamenti
edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
Aggiornamento: Il
D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n. 647
ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano
a decorrere dal 31 dicembre 1995 ".
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
- Il ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di
progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a
favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia
anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché mediante
l'adeguamento delle cabine telefoniche.
- All'atto di rinnovo o in occasione di
modifiche delle convenzioni per la concessione
di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a
favorire la
ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione,
culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26. ( note )
Mobilità e trasporti collettivi
- Le regioni disciplinano le modalità
con le quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle persone handicappate la possibilità di
muoversi liberamente sul
territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini,
dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone
handicappate non in grado di servirsi
dei mezzi pubblici.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni
elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle
infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. i suddetti piani prevedono servizi alternativi per
le zone non
coperte dai servizi di trasporto collettivo. fino alla completa
attuazione dei piani, le
regioni e gli enti locali assicurano i servizi già
istituiti. i piani di mobilità delle
persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i
piani di trasporto
predisposti dai comuni.
- Una quota non inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati a
favore dell'ente ferrovie dello stato é destinata agli
interventi per l'eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale
rotabile
appartenenti all'ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati
sulla base
dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del presidente
della repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il ministro dei
trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus
urbano ed
extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle
finalità della presente
legge.
- Sulla base dei piani regionali e della
verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il ministro dei trasporti predispone i
capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di
trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27. ( note )
Trasporti individuali
- A favore dei titolari di patente di guida
delle categorie a, b o c speciali, con
incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per
la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico
extra-tariffario, nella
misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello stato.
- Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
aprile 1986, n. 97, sono soppresse le
parole: ", titolari di patente f" e dopo le parole:
"capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche
prodotti in
serie,".
- Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata
legge n. 97 del 1986, é inserito il
seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta
sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia
conseguito la patente di
guida delle categorie a, b o c speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del
veicolo. entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento
della differenza
tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per
il veicolo acquistato".
- Il comitato tecnico di cui all'articolo 81,
comma 9, del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
presidente della
repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, della legge
18 marzo 1988, n. 111, é integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone
handicappate nominati dal ministro dei trasporti su proposta del
comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
- Le unità sanitarie locali
trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al
comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il ministero della
sanità, che provvede
ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 42.
Art. 28. ( note )
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
- I comuni assicurano appositi spazi riservati
ai veicoli delle persone handicappate,
sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in
quelli realizzati e
gestiti da privati.
- Il contrassegno di cui all'articolo 6 del
regolamento approvato con decreto del
presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere
apposto visibilmente
sul parabrezza del veicolo, é valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29. ( note )
Esercizio del diritto di voto
- In occasione di consultazioni elettorali, i
comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il
raggiungimento del
seggio elettorale.
- Per rendere più agevole l'esercizio
del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune
la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati
per il rilascio dei
certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'articolo 1 della
legge 15 gennaio 1991, n. 15.
- Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i
cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
l'accompagnatore deve
essere iscritto nelle liste elettorali. nessun elettore può
esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. sul certificato
elettorale dell'accompagnatore
é fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel
quale egli ha assolto tale
compito.
Art. 30.
Partecipazione
- Le regioni per la redazione dei programmi di
promozione e di tutela dei diritti
della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che
garantiscono la
partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31. ( note )
Riserva di alloggi
- All'articolo 3, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di
contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi case popolari,
imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o
per l'adattamento
di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie".
- ( Abrogato )
- ( Abrogato )
- ( Abrogato )
Art. 32. ( Abrogato )
Art. 33. ( Modificato
dall'art. 19 della Legge n.
53/2000 )
(L'articolo trova applicazione in tema
di criteri e modalità per il conferimento,
l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali
nell'amministrazione giudiziaria)
Agevolazioni
- ( abrogato )
- I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere
ai rispettivi datori di lavoro di
usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo
di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al
compimento del terzo
anno di vita del bambino.
- Successivamente al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore
con handicap in
situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado,
convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di
gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
- Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si
cumulano con quelli previsti all'articolo
7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di
cui all'ultimo
comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971,
nonché quelle contenute negli
articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
- La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza
il suo consenso.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano anche agli affidatari di
persone handicappate in situazione di gravità.
Aggiornamento: Il
d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " le parole hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel senso
che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30
miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consigliodei Ministri."
Aggiornamento:La l.
24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993,
n. 303 ha stabilito con l'art. 3 che "i tre giorni di permesso mensili
di cui al comma 3 del presente articolo non sono computati al fine del
raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del
testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come sostituito dal comma 37
del suindicato art. 3 l. n. 537/93".
Art. 34. ( note )
Protesi e ausili tecnici
- Con decreto del ministro della
sanità da emanare, sentito il consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nella
revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di
cui al terzo comma
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di
compensare le
difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35. ( note )
Ricovero del minore handicappato
- Nel caso di ricovero di una persona
handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia
segnalato
l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali
- Per i reati di cui agli articoli 527
e 628 del codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro
secondo del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.
75, qualora l'offeso sia
una persona handicappata la pena é aumentata da un terzo
alla metà.
- Per i procedimenti penali per i reati di cui
al comma 1 é ammessa la costituzione
di parte civile del difensore civico, nonché
dell'associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
- Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro
dell'interno e il ministro della
difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le
modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze
terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza,
nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della
pena.
Art. 38. ( note )
Convenzioni
- Per fornire i servizi di cui alla presente
legge, i comuni, anche consorziati tra
loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per la parte di
loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. possono inoltre avvalersi dell'opera di
associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di
lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli
delle prestazioni, per la
qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed
operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni.
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane, rilevata
la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire
cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socio-riabilitativi senza fini di
lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo
controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle
necessità dei soggetti
ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni
- Le regioni possono provvedere, nei limiti
delle proprie disponibilità di bilancio,
ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell'ambito
del piano sanitario
nazionale,di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e
formativo-culturali.
- Le regioni possono provvedere,
sentite le rappresentanze degli enti locali
e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul
territorio, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
- a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica
integrativa di competenza dei
comuni;
- a definire, mediante gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di
integrazione dei servizi e delle
prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri
servizi sociali,
sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'amministrazione della
pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e
di formazione
professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature,
operatori o specialisti
necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione eventualmente svolta al
loro interno;
- a definire, in collaborazione con le
università e gli istituti di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di
riqualificazione ed
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui
alla presente legge;
- a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'articolo 38, le
attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie
di apprendimento e di
riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e
tecnici;
- a definire le modalità di
intervento nel campo delle attività assistenziali e
quelle di accesso ai servizi;
- a disciplinare le modalità del
controllo periodico degli interventi di inserimento
ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la
rispondenza
all'effettiva situazione di bisogno;
- a disciplinare con legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto
personale;
- ad effettuare controlli periodici sulle
aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro
effettiva finalizzazione
all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte
delle organizzazioni di volontariato;
- ad elaborare un consuntivo
annuale analitico delle spese e dei contributi per
assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i
quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo
modalità fissate dalle
regioni medesime.
- bis) a programmare interventi di
sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli
interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3,
comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale,
anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei
servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di
accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto
disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al
rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di
programmi previamente concordati;
- ter) a disciplinare, allo
scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le
modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica
delle prestazioni erogate e della loro efficacia.
Aggiornamento: La
legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle
misure previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter) del presente
articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per
l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi
a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, della presente legge, tenuto conto del
numero di persone con handicap di particolare gravità di cui
all'articolo 3, comma 3, della presente legge".
Art. 40. ( note )
Compiti dei comuni
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza
attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge
nel quadro della
normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
- Gli statuti comunali di cui all'articolo 4
della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità di coordinamento degli interventi
di cui al comma 1 con i
servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli
utenti, da
realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
Art. 41
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del
comitato nazionale
per le politiche dell'handicap
- Il ministro per gli affari sociali coordina
l'attività delle amministrazioni dello
stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha
compiti di
promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di
verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
- I disegni di legge del governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione
delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
ministro per gli affari
sociali.il concerto con il ministro per gli affari sociali é
obbligatorio per i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adotti in materia.
- Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui
al comma 1, é istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri il comitato nazionale per le
politiche
dell'handicap.
- Il comitato é composto dal ministro
per gli affari sociali, che lo presiede, dai
ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e
della previdenza sociale, nonché dai ministri per le riforme
istituzionali e gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. alle
riunioni del comitato
possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli
argomenti da
trattare.
- Il comitato é convocato almeno tre
volte l'anno, di cui una prima della
presentazione al consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
- Il comitato si avvale di:
- tre assessori scelti tra gli assessori
regionali e delle province autonome di trento
e di bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
delle provincie
autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 4/8;
- tre rappresentanti degli enti locali
designati dall'associazione nazionale dei
comuni italiani (anci) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla lega delle
autonomie locali;
- cinque esperti scelti fra i membri degli enti
e delle associazioni in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n.
476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone handicappate e
delle loro famiglie;
- tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
- Il comitato si avvale dei sistemi informativi
delle amministrazioni in esso
rappresentate.
- Il ministro per gli affari sociali, entro il
15 aprile di ogni anno, presenta una
relazione al parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione
delle politiche per
l'handicap in italia, nonché sugli indirizzi che saranno
seguiti. a tal fine le
amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni
e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il
28 febbraio di
ciascun anno, alla presidenza del consiglio dei ministri tutti i dati
relativi agli
interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. nel
primo anno di
applicazione della presente legge la relazione é presentata
entro il 30 ottobre.
- Il comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, é coadiuvato da una commissione
permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei ministeri
dell'interno, delle
finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonché da
tre rappresentanti della presidenza del consiglio dei ministri di cui
uno del dipartimento
per gli affari sociali, uno del dipartimento per gli affari regionali,
uno del
dipartimento per la funzione pubblica. la commissione é
presieduta dal responsabile
dell'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza
età, dei disabili e degli
emarginati, del dipartimento per gli affari sociali.
Aggiornamenti:
La Corte costituzionale con la sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in
G.U. 1 s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la
illegittimità costituzionale del sesto comma di questo
articolo " nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede
che il Comitato " si avvale di", anziché " é
composto da" ".
Aggiornamenti:
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che "sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche
dell'handicap di cui al presente articolo 41".
Art. 41-bis ( Modificato dalla
L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap.
1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini
statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale
sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,
privati e del privato
sociale che esplicano la loro attività nel campo
dell'assistenza e della integrazione
sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza
sono trasmesse al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione vigente.
Aggiornamento: La legge 21
maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle misure
previste dal presente articolo 41-bis, é autorizzata la
spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per
l'anno 1999".
Art. 41-ter ( Modificato dalla
L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.
- Il Ministro per la
solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali
aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e
26 della presente
legge.
- Il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,
definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti
sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri per la
ripartizione dei fondi stanziati
per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
Aggiornamento: La
legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che "Per l'attuazione delle
misure previste dal presente articolo 41-ter, é autorizzata
la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per
l'anno 1999".
Art. 42. ( note )
Copertura finanziaria
- Presso la presidenza del consiglio dei
ministri - dipartimento per gli affari
sociali, é istituito il fondo per l'integrazione degli
interventi regionali e delle
provincie autonome in favore dei cittadini handicappati.
- Il ministro per gli affari sociali provvede,
sentito il comitato nazionale per le
politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione
annuale del fondo tra le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione
al numero degli
abitanti.
- A partire dal terzo anno di applicazione della
presente legge, il criterio della
proporzionalità di cui al comma 2 può essere
integrato da altri criteri, approvati dal
comitato di cui all'articolo 41, sentita la conferenza permanente per i
rapporti tra lo
stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di
particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a
situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
- Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a ripartire i
fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi,
dando priorità
agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di
gravità e agli
interventi per la prevenzione.
- Per le finalità previste dalla
presente legge non possono essere incrementate le
dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado
oltre i limiti
consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
- E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 150 miliari a
decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti
finalità:
- lire 2 miliardi e 300 milioni per
l'integrazione delle commissioni di cui
all'articolo 4;
- lire 1 miliardo per il finanziamento del
soggiorno all'estero per cure nei casi
previsti dall'articolo 11;
- lire 4 miliardi per il potenziamento dei
servizi di istruzione dei minori ricoverati
di cui all'articolo 12;
- lire 8 miliardi per le attrezzature per le
scuole di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera b);
- lire 2 miliardi per le attrezzature per le
università di cui all'articolo 13, comma
1, lettera b);
- lire 1 miliardo e 600 milioni per
l'attribuzione di incarichi a interpreti per
studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera d);
- lire 4 miliardi per l'avvio della
sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera e);
- lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38
miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione
di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo
grado prevista
dall'articolo 13, comma 4;
- lire 4 miliardi e 538 milioni per la
formazione del personale docente prevista
dall'articolo 14;
- lire 2 miliardi per gli
oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
- lire 5 miliardi per i contributi ai progetti
per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
- lire 4 miliardi per un contributo del 20 per
cento per la modifica degli strumenti
di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
- lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993 per le agevolazioni per i
genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
- lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento
del comitato e della commissione di
cui all'articolo 41;
- lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno
1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a
partire dall'anno 1993 per il finanziamento del fondo per
l'integrazione degli interventi
regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati di cui al comma 1
del presente articolo.
- All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi
per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si
provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per il
1922, all'uopo utilizzando l'accantonamento "provvedimenti in favore di
portatori di
handicap".
- Il ministro del tesoro é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43. ( note )
Abrogazioni
- L'articolo 230 del testo unico approvato con
regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577,
l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297 ed i
commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n.
118, sono abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con
legge costituzionale n. 5/1948, è il seguente:
"Art. 4 (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i
principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi
internazionali e
degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali
delle riforme
economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)".
Nota all'art. 5:
- L'art. 27 della legge n. 142/1990, recante
norme in materia di "Ordinamento
delle autonomie locali", è il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione
di opere
di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie
e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due
o più tra i
soggetti predetti, il Presidente della regione o il presidente della
provincia o il
Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera
o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche
su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e di ogni altro connesso
adempimento .. (Omissis)".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978,
sull'istituzione del Servizio
sanitario nazionale, come modificato dall'art. 20 del D.L. 12 settembre
1983, n. 463,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 368, per
effetto dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è il seguente:
"Art. 53. - Le linee generali di indirizzo e le modalità di
svolgimento delle
attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono
stabilite con il piano
sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della
programmazione socio-economica
nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di
arretratezza socio-
sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni
meridionali.
Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta
del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al
Parlamento ai fini della sua
approvazione con atto non legislativo.
Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento
del piano
sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge contenente sia
le disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano
sanitario nazionale, sia
le norme per il finanziamento pluriennale del servizio sanitario
nazionale, rapportate
alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi
da assegnare al
fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente
legge e dei criteri di
ripartizione alle regioni.
Il Parlamento esaminata ed approva contestualmente il piano sanitario
nazionale, le
norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento
pluriennale.
Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento,
sentito il Consiglio
sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso
entro sessanta
giorni dalla richiesta.
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e
può essere modificato nel
corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui al
presente articolo.
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme
finanziarie
pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e
trasmessi dal Governo al
Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente,
in tempo utile per
consentirne l'approvazione entro il 1 settembre dell'anno stesso.
Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali
entro il
successivo mese di novembre".
- Il testo dell'art. 55 della citata legge n.
833/1978 è il seguente:
"Art. 55 (Piani sanitari regionali). - Le regioni provvedono
all'attuazione del
servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali,
coincidenti con il
triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione
degli squilibri
esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai
contenuti e agli
indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e riferirsi
agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta
regionale, secondo la
procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla
consultazione degli enti
locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani
sanitari triennali
delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni
prima della scadenza di
ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi
gli atti e
provvedimenti emanati dalle regioni".
- Il testo dell'art. 5, primo comma, della
medesima legge n. 833/1978 è il seguente:
"La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle
regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere
unitario, anche con
riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad
esigenze di rigore
e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni
derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui
si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante
deliberazioni del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio,
d'intesa con il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale".
- Il testo dell'art. 27 della più
volte citata legge n. 833/1978 è il seguente:
"Art. 27 (Strumenti informativi). - Le unità sanitarie
locali forniscono
gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il
libretto sanitario
riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito
esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo
33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed
all'aggiornamento del libretto
sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale.
Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla
visita di leva. Nel
libretto sanitario sono riportati, a cura della sanità
militare, gli accertamenti e le
cure praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita
la potestà o la tutela e
può essere richiesto solo dal medico, nell'esclusivo
interesse della protezione della
salute dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, è
approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita
e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per
la graduale distribuzione
a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
(Omissis)".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il
seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome).
- E' istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e
raccordo, in relazione
agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza
regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica
estera, alla difesa e
alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
- La Conferenza è convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei
mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto
anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province
autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo
delega al Ministro per
gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito,
ad altro ministro. La
Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto
speciale e ordinario e dai
presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri inviata alle
riunioni della Conferenza i ministri interessati agli argomenti
iscritti all'ordine del
giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato
o di enti pubblici.
- La Conferenza dispone di una segreteria,
disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali.
- Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della
segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
- La Conferenza viene consultata:
- sulle linee generali
dell'attività normativa che interessa direttamente le
regioni
e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della
politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni
previste in base al
comma 7 del presente articolo;
- sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e di
coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli
enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze
regionali;
- sugli altri argomenti per i quali il
Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga
opportuno acquisire il parere della Conferenza.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o
il ministro appositamente delegato,
riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni
regionali sulle
attività della Conferenza.
- Il Governo è delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per
le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore
di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli
altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da
leggi che da
provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di
competenze
tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni
di carattere
generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e
province autonome,
determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri,
per la cui formazione possono
votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome, (con
D.Lgs. 16 dicembre
1989, n. 418, si è provveduto a riordinare le funzioni della
Conferenza di cui al
presente articolo e degli organismi a composizione mista Stato-regioni,
n.d.r.)".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge n.
266/1991 (Legge quadro sul
volontariato) è il seguente:
"2. L'attività del volontariato non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse".
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 7 e 8 del D.M. 3
novembre 1989 (Criteri per la fruizione di
prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima
specializzazione
all'estero) è il seguente:
"Art. 7 (Deroghe).
- In caso di gravità ed urgenza
nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una
regione diversa da quella di appartenenza, il centro regionale di
riferimento, nel cui territorio è presente l'assistito,
può autorizzare direttamente, in deroga alla procedura di
cui all'art. 4, le prestazioni all'estero, dandone tempestiva
comunicazione all'unità sanitaria lo- cale competente.
- Ferma restando la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla
preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale
gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai
cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la
valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere
sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento
territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal
successivo art. 8. Le relative domande di rimborso devono essere
presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre
mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal
diritto al rimborso.
- Deroghe alle disposizioni ed ai criteri di
cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che
restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in
relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il Ministro della
sanità che determina, per i singoli casi, il concorso
globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui
all'art. 8.
- In caso di prestazioni usufruite ai sensi
dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n.
1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni
internazionali di reciprocità, possono essere concessi, con
la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di
carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico
dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate
in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito stesso.
Art. 8 (Commissione centrale).
- Presso il Ministero della
sanità - Ufficio per
l'attuazione del Servizio sanitario nazionale, è istituita
una commissione, con la
partecipazione dei rappresentanti delle regioni e di responsabili dei
centri regionali di
riferimento, che esprime pareri sugli indirizzi necessari ad assicurare
omogeneità di
comportamento in tutto il territorio nazionale nella attuazione delle
disposizioni del
presente decreto e formula proposte in materia di assistenza sanitaria
all'estero.
- A tali fini e in attuazione di quanto
disposto dall'art. 3, sesto comma, della legge
23 ottobre 1985, n. 595, le regioni emanano le direttive necessarie per
l'acquisizione dei
dati statistici relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria
all'estero attraverso
schede informative il cui schema di massima è predisposto
dal Ministero della
sanità".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 833/1978
già citata, è stato integralmente
riportato nella nota all'art. 6.
Note all'art. 13:
- La legge n. 360/1976 reca: "Modifica dell'art.
1 della legge 26 ottobre 1952, n.
1463, statizzazione delle scuole elementari per ciechi".
- La legge n. 517/1977 reca: "Norme sulla
valutazione degli alunni e
sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre
norme di modifica
dell'ordinamento scolastico".
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990
è stato già pubblicato nella nota
all'art. 5.
- Il D.P.R. n. 419/1974 reca norme in tema di:
"Sperimentazione e ricerca
educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei
relativi
istituti".
- Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione
alla delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di
funzioni statali alle
regioni a statuto ordinario.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988
(Norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 del 9 giugno 1988
relativo al personale
del comparto scuola) è il seguente):
"Art. 26 (Aggiornamento e formazione in servizio del personale
ispettivo,
direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario).
- Nei limiti e
con le modalità stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre
che sia possibile la
sostituzione con personale in servizio, considerato anche il
contingente delle dotazioni
organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai
circoli ed istituti
ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono
essere programmati dal
collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di
esonero totale o
parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione
individuale ad
iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e
metodologico-didattico
realizzate presso università ed istituti di ricerca o
attraverso corsi organizzati dal
Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso
istituti
scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale
della scuola,
giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono
gestite tenendo conto
anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
- Il collegio dei docenti, sulla base del
programma pluriennale definito, sentite le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, dal
Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e
modalità organizzative
per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione
in servizio e per
la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno
partecipato a tali
iniziative presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle
esperienze
formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati,
appositamente elaborati,
che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze stesse,
per attivare
processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della
scuola. La predetta
relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle
attività formative sono
inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano
deliberato dal
collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla
formazione in servizio dei
docenti in impegno fino a quaranta ore.
- Per le attività di aggiornamento
deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo
definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la
realizzazione e la verifica
delle iniziative stesse, nonché per la partecipazione dei
docenti, fermi restando gli
obblighi di servizio.
- Prima dell'inizio di ogni anno scolastico,
in sede di negoziazione decentrata a
livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle
organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il
piano nazionale di
aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto
scuola; in tale
sede saranno, altresì, definiti modalità e
criteri di esonero dal servizio per la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1988
(Istituzione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)
è il seguente:
"Art. 4 (Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri
gradi di
istruzione).
- Il Ministro della pubblica istruzione e il
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva
competenza che
importino problematiche interessanti i due settori di istruzione,
attuano ogni opportuna
forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo
coordinamento tra
l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
- In particolare il Ministro della pubblica
istruzione sente il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
- sulle iniziative di aggiornamento e di
specializzazione per il personale ispettivo
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in
collaborazione con le
università ed eventualmente con gli Istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio
del Ministero della
pubblica istruzione;
- sulle iniziative per la revisione dei
programmi della scuola secondaria superiore ai
fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.
- Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica sente il
Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla
formazione, anche
sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio
universitari che
prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché per il
rilascio dei relativi titoli di studio.
- Il Ministro favorisce, anche mediante lo
stanziamento di appositi fondi, le
iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti
disciplinari ed eventualmente
anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo
sviluppo della
ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche
nelle scuole di
ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte
dalle università, d'intesa
con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere
l'interscambio culturale tra
università e scuola.
- Per lo svolgimento delle attività
previste dal presente articolo i Ministri si
avvalgono di una commissione di esperti composta da:
- tre membri designati dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
- tre membri designati dal CUN;
- due membri designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in
rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
- un rappresentante designato dal CNST;
- un rappresentante degli IRRSAE designato
dalla Conferenza dei presidenti;
- tre esperti designati dal Ministro della
pubblica istruzione;
- tre esperti designati dal Ministro, con
esperienza in campo formativo.
- Le disposizioni attuative del comma 5 sono
dettate con decreto
interministeriale".
- Il testo dell'art. 4, secondo comma, lettera
l), del D.P.R. n. 416/1974 (Istituzione
e riordinamento di organi collegiali di scuola materna, elementare,
secondaria ed
artistica) è il seguente: "Il collegio dei docenti: a)-i)
(omissis); l) esamina,
allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi
di scarso profitto o
di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti
della rispettiva
classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella
scuola con compiti
medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 341/1990
(Riforma degli ordinamenti didattici
universitari) è il seguente: "Art. 4 (Diploma di
specializzazione).
- Il diploma
di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al
termine di un corso di
studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di
specialisti in
settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
- Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed
in particolare le attuali
facoltà di magistero, le università provvedono
alla formazione, anche attraverso
attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle
scuole secondarie, prevista dalle
norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento
del diploma ha
valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si
riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla
scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie.
- Con decreto del Presidente della Repubblica,
da adottare nel termine e con le
modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la
tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente
articolo, la durata dei
corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi
piani di studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione
professionale con
riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento
metodologico e didattico
delle aree disciplinari interessate nonché
attività di tirocinio didattico obbligatorio.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica,
emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono
stabiliti i criteri di
ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le
modalità di svolgimento
dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di
cui all'art. 3, commi 7 e 8.
- Con lo stesso decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 3 o con altro
decreto adottato con le medesime modalità, di concerto
altresì con i Ministri di grazia
e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di
specializzazione di
cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno
titolo alla
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
corrispondenti professioni
ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".
- Il testo dell'art. 9 della medesima legge n.
341/1990 è il seguente:
"Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione).
- Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, con uno o più decreti del Presidente della
Repubblica, adottati su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono definiti ed
aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma
universitario, dei corsi di
laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
- I decreti di cui al comma 1 sono emanati su
conforme parere del CUN, il quale lo
esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie,
i rappresentanti
dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti
criteri:
- devono rispettare la normativa comunitaria
in materia;
- devono realizzare una riduzione delle
duplicazioni totali o parziali e la
ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo
criteri di
omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti
sopravvenuti nelle aree scientifiche
e professionali;
- devono determinare le facoltà e
la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo
criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare
sovrapposizioni e duplicazioni dei
corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal
precedente al nuovo
ordinamento;
- devono individuare le aree disciplinari,
intese come insiemi di discipline
scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi
didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula
didattici, che devono
essere adottati dalle università, al fine di consentire la
partecipazione agli esami di
abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a
determinate qualifiche
funzionali del pubblico impiego;
- devono precisare le affinità al
fine della valutazione delle equipollenze e per il
conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
- devono tenere conto delle previsioni
occupazionali.
- Con la medesima procedura si provvede alle
successive modifiche ed integrazioni di
quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
- Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su
conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle
scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una
limitazione nelle
iscrizioni.
- Fermo restando quanto disposto dall'art. 3,
comma 6, e dell'art. 4, comma 4, con
decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del
Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono
essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le
attività professionali
per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla
presente legge.
- Con decreto del Presidente della Repubblica
adottato su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
su conforme parere del CUN, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le
equipollenze tra i
diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo
dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le
quali ne è prescritto il possesso".
- Il D.P.R. n. 417/1974 contiene "Norme sullo
stato giuridico del personale
docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica
dello Stato". - Il D.P.R. n. 970/1975 reca: "Norme in materia di scuole
aventi
particolari finalità".
- Il testo dell'art. 65 della legge n. 270/1982
(Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la
formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente) è il seguente:
"Art. 65 (Validità dei titoli di specializzazione conseguiti
in base a norme
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970). - La validità dei titoli di
specializzazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, è
estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9
agosto 1978, n. 463,
e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge. Sono
ritenuti validi altresì
quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme
vigenti prima della
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n.
970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data,
purché a seguito di
corsi indetti prima della data medesima".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14, decimo comma, della
legge n. 270/1982 già citata in nota
all'art. 14 è il seguente: "l'utilizzazione può
essere disposta per programmi di
ricerca o per iniziativa nel campo educativo scolastico, ritenuti di
rilevante interesse
per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo
le modalità e
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale
della pubblica istruzione".
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, lettere l)
e m), della legge n. 845/1978 (Legge
quadro in materia di formazione professionale) è il
seguente: "Le regioni
esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la
potestà legislativa in
materia di orientamento e di formazione professionale in
conformità ai seguenti principi:
- -i (omissis);
- realizzare a favore degli
allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto
alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale
che condizionano le
possibilità di frequentare i corsi;
- promuovere, avvalendosi delle strutture
territoriali competenti, idonei interventi
di assistenza psico- pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti
degli allievi affetti
da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al
fine di
assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa
e favorirne l'integrazione
sociale".
- Il testo dell'art. 8, primo comma, lettere g)
ed h), della stessa legge n. 845/1978,
è il seguente: "Le regioni attuano di norma iniziative
formative dirette: a)-f)
(omissis); g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti
invalidi a causa di
infortunio o malattia; h) alla formazione di soggetti portatori di
menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali".
- Il testo dell'art. 5 della medesima legge n.
845/1978 è il seguente:
"Art. 5 (Organizzazione delle attività). - Le regioni, in
conformità a quanto
previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi
pluriennali e piani
annuali di attuazione per le attività di formazione
professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti
è realizzata:
- direttamente nelle strutture pubbliche, che
devono essere interamente utilizzate,
anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e
funzionale agli
obiettivi del piano;
- mediante convenzione, nelle strutture di enti
che siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei
lavoratori
autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità
formative e sociali, o di
imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere,
per essere
ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
- avere come fine la formazione professionale;
- disporre di strutture, capacità
organizzativa e attrezzature idonee;
- non perseguire scopi di lucro;
- garantire il controllo sociale delle
attività;
- applicare per il personale il contratto
nazionale di lavoro di categoria;
- rendere pubblico il bilancio annuale per
ciascun centro di attività;
- accettare il controllo della regione, che
può effettuarsi anche mediante ispezioni,
sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese
o loro consorzi per la
realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione e
riconversione, nel
rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di
imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le
convenzioni di
cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970
(Provvedimenti finanziari per
l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il
seguente:
"Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato
di
previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito
un fondo il cui ammontare è
commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle
quote sotto indicate:
- il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione
sugli oli minerali, loro derivati e
prodotti analoghi;
- il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione
e dei diritti erariali sugli spiriti;
- il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione
sulla birra;
- il 75 per cento delle imposte di
fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio,
maltosio e analoghe materie zuccherine;
- il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione
sui gas incondensabili di prodotti
petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
- il 25 per cento dell'imposta erariale sul
consumo dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei
versamenti in conto
competenza e residui, relativi al territorio delle Regioni a statuto
ordinario ed affluiti
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno
finanziario
antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per
qualsiasi causa effettuati
nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di
aliquote o altre
modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte
successivamente alla entrata in
vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla
copertura di nuove o
maggiori spese a carico del bilancio statale.
La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle
modificazioni e
maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma è
determinata con la legge di
bilancio.
Il fondo comune e ripartito fra le Regioni a statuto ordinario con
decreto del Ministro
per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
- per i sei decimi, in proporzione diretta alla
popolazione residente in ciascuna
Regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di
statistica relativi al
penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
- per un decimo in proporzione diretta alla
superficie di ciascuna Regione, quale
risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica
relativi al penultimo anno
antecedente a quello della devoluzione;
- per i tre decimi, fra le Regioni in base ai
seguenti requisiti:
- tasso di emigrazione al di fuori del
territorio regionale, relativo al penultimo
anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati
ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica;
- grado di disoccupazione, relativo al
penultimo anno antecedente a quello della
devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di
collocamento
appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali
rilevati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
- carico pro capite dell'imposta complementare
progressiva sul reddito complessivo
posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a
quello della
devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero
delle finanze. Con
l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma
tributaria, il carico
pro capite sarà riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle Regioni sui tre decimi del
fondo è fatta
in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati
ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno
antecedente a quello
della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi
assegnati a ciascun requisito
nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle Regioni, il Ministero del
tesoro provvede
bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna Regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di
statistica abbia
elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del
reddito nazionale
e comunque non oltre i due anni, saranno riveduti i criteri di
ripartizione del fondo
comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo,
osservando il
principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al
reddito medio pro
capite di ciascuna Regione.
Nota all'art. 18:
- Il capo II del titolo II del libro I del codice
civile contiene la disciplina in
materia di associazioni e fondazioni.
Nota all'art. 19:
- La legge n. 482/1968 reca norme in tema di
"Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private".
Nota all'art. 21:
- Le categorie prima, seconda e terza della
tabella A annessa alla legge n. 648/1950
(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra),
comprendono le seguenti
minorazioni:
"TABELLA A"
LESIONI ED INFERMITà CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA
O AD ASSEGNO RINNOVABILE
PRIMA CATEGORIA
- La perdita dei quattro arti, fino al limite
della perdita totale delle due mani e
dei due piedi insieme.
- La perdita dei tre arti, e quella totale delle
due mani e di un piede insieme.
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di
ambo gli occhi, che abbiano prodotto
cecità bilaterale, assoluta e permanente.
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di
ambo gli occhi con tale riduzione della
acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla
distanza della visione
ordinaria da vicino.
- Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecità
assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra
1/50 e 1/25 della
normale (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - o).
- La perdita di ambo gli arti superiori, fino al
limite della perdita totale delle due
mani.
- Tutte le alterazioni delle facoltà
mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche,
demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie
gravi, ecc.), che
rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- Le lesioni del sistema nervoso centrale
(encefalo e midollo spinale) con conseguenze
gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro
complesso, profondi
ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie
alla vita organica e sociale.
- La perdita di ambo gli arti inferiori
(disarticolazione o amputazione delle cosce).
- La perdita di due arti, superiore ed inferiore
dello stesso lato (disarticolazione o
amputazione del braccio e della coscia).
- La perdita di un arto inferiore e di uno
superiore non dello stesso lato
(disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
- La perdita totale di una mano e di due piedi.
- Le perdite totale di una mano e di un piede.
- La perdita totale di tutte le dita delle due
mani, ovvero la perdita totale di due
pollici e di altre sette o sei dita.
- La perdita totale di un pollice e di altre
otto dita delle mani.
- La perdita totale delle cinque dita di una
mano e delle prime due dell'altra mano.
- La perdita totale di ambo i piedi.
- Le cachessie ed il marasma dimostratisi
ribelli a cura.
- Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare e tutte le altre
infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e
gravi al punto da determinare
una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
- Le distruzioni di ossa della faccia, specie
dei mascellari, e tutti gli altri esiti
di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare
un grave ostacolo
alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale
alimentazione con
conseguente notevole deperimento organico.
- L'anchilosi temporo-mascellare permanente e
completa.
- Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del
collo e del tronco, quando per sede e
volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta
incapacità lavorativa o imminente
pericolo di vita.
- L'ano preternaturale.
- La perdita totale anatomica di sei dita delle
mani, compresi anche i pollici e gli
indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso
o non uno dei
pollici.
- La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi
completa della stessa, se unità a
grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
- L'amputazione di una coscia o gamba con
moncone residuo tale da non permettere in
modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
- Sordità bilaterale organica
assoluta e permanente, quando si accompagni alla
perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
SECONDA CATEGORIA
- Le alterazioni organiche ed irreparabili di
ambo gli occhi, tali da ridurre
l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
- La sordità bilaterale organica
assoluta e permanente (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B - d).
- Le distruzioni di ossa della faccia, specie
dei mascellari e tutti gli altri esiti
di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare
la masticazione, la
deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli
deformità, nonostante la protesi.
- L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma
grave e permanente con notevole
ostacolo alla masticazione.
- Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio
respiratorio, o di altri apparecchi e
sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque
nocivi.
- Tutte le altre lesioni od affezioni organiche
della laringe, della trachea e dei
polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione
respiratoria.
- Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi
di scompenso, e le gravi e permanenti
affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non
siano da ascriversi al numero 19
della prima categoria.
- Le affezioni polmonari ed extra polmonari di
natura tubercolare accertate
clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con tutti i
convenienti mezzi
scientifici, che per la loro gravità non siano tali da
doversi ascrivere alla prima
categoria (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - e).
- Le lesioni od affezioni del tubo
gastroenterico e delle glandole annesse con grave e
permanente deperimento della costituzione.
- Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso
centrale (encefalo e midollo spinale),
che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma
non tali da
raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
- L'immobilità del capo in completa
flessione od estensione da causa inamovibile,
oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento
notevole permanente della
colonna vertebrale.
- Le paralisi permanenti, sia di origine
centrale, che periferiche, interessanti i
muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della
vita, e che per i
caratteri e la durata si giudicano inguaribili.
- Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del
tronco e del collo, quando per la loro
gravità non debbano ascriversi al numero 22 della prima
categoria.
- Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti
degli organi emopoietici.
- Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti
dell'apparecchio genito-urinario.
- La evirazione (perdita completa del pene e dei
testicoli).
- La incontinenza delle feci grave e permanente,
da lesione organica, la fistola
rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica,
pancreatica,
splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
- L'artrite cronica che, per la
molteplicità e l'importanza delle articolazioni
colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più
arti.
- La perdita del braccio o avambraccio destro
sopra il terzo inferiore. (vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - b).
- La perdita totale delle cinque dita della mano
destra e di due delle ultime quattro
dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B - b).
- La perdita di una coscia a qualunque altezza.
- L'anchilosi completa dell'anca o quella in
flessione del ginocchio. 23.
L'amputazione medio tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.
TERZA CATEGORIA.
- Le alterazioni organiche e irreparabili di un
occhio che abbiano prodotta cecità
assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno
di 1/25 a 1/12
della normale.
- Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.
(Vedansi avvertenze alle tabelle A e B
- d).
- La perdita della lingua o le lesioni gravi e
permanenti di essa, tali da ostacolare
notevolmente la favella e la deglutizione.
- La perdita o i disturbi gravi e permanenti
della favella.
- La perdita del braccio o dell'avambraccio
sinistro (disarticolazione od amputazione,
sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
- La perdita totale della mano destra, o la
perdita totale delle dita di essa.
- La perdita totale di cinque dita, fra le due
mani, compresi ambo i pollici.
- La perdita totale delle cinque dita della mano
sinistra, insieme con quella di due
delle ultime quattro ditta della mano destra.
- La perdita totale del pollice e dell'indice
delle due mani.
- La perdita totale di un pollice insieme con
quella di un indice e di altre quattro
dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
- La perdita totale di ambo gli indici e di
altre cinque dita fra le due mani, che
non siano i pollici.
- La perdita di una gamba sopra il terzo
inferiore.
- La perdita totale o quasi del pene.
- La perdita di ambo i testicoli.
- L'anchilosi totale della spalla destra in
posizione viziata e non parallela
all'asse del corpo".
Note all'art. 24:
- I riferimenti relativi alla legge n. 13/1989
sono stati già riportati in nota
all'art. 23.
- La legge n. 118/1971 converte in legge il D.L.
30 gennaio 1971, n. 5, e reca nuove
norme in favore di mutilati ed invalidi civili.
- Il D.P.R. n. 384/1978 approva il regolamento
di attuazione dell'art. 27 della legge
30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in
materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici.
- Per i riferimenti alla legge n. 13/1989 e al
D.M. 14 giugno 1989, n. 236, si rinvia
alla nota all'art. 23.
- La legge n. 89/1939 contiene norme sulla
"Tutela delle cose di interesse
artistico o storico".
- La legge n. 1497/1939, reca norme sulla
"Protezione delle bellezze
naturali".
- Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n.
13/1989 (per i cui riferimenti si rinvia
alla nota dell'art. 23) è il seguente:
"Art. 4.
- Per gli interventi di cui all'art. 2, ove
l'immobile sia soggetto al
vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le
autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine
perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove
necessario, apposite
prescrizioni.
- La mancata pronuncia nel termine di cui al
comma 1 equivale ad assenso.
- In caso di diniego, gli interessati possono,
entro i trenta giorni successivi,
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali, che deve
pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
- L'autorizzazione può essere negata
solo ove non sia possibile realizzare le opere
senza serio pregiudizio del bene tutelato.
- Il diniego deve essere motivato con la
specificazione della natura e della serietà
del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui
l'opera si colloca e
con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate
dall'interessato.
Art. 5.
- Nel caso in cui per l'immobile sia stata
effettuata la notifica ai sensi
dell'art. 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di
autorizzazione prevista
dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza
è tenuta a provvedere
entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche
impartendo, ove
necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4, commi
2, 4 e 5".
- Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 164/1956,
recante: "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni", è il
seguente:
"Art. 7 (Idoneità delle opere provvisionali). - Le opere
provvisionali devono
essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate
ed idonee allo
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata
del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve
provvedere alla
loro revisione per eliminare quelli non ritenuti più
idonei".
- Il testo del terzo comma dell'art. 15 della
legge n. 47/1985 che reca: "Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive" è il seguente: "L'approvazione della
variante deve
comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori".
- Il testo del secondo comma dell'art. 26 della
predetta legge n. 47/1985 è il
seguente: "Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio dei
lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve
presentare al sindaco una relazione,
a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri
le opere da
compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme
igienico-sanitarie
vigenti".
- Il testo dell'art. 32, comma 20, della legge
n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è
il seguente: "20. Non possono essere approvati progetti di costruzione
o
ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle
disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di
superamento delle
barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati
dallo Stato o da altri enti
pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in
contrasto con le
norme di cui al medesimo decreto.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1978
(Norme per l'edilizia residenziale) è
il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il
Comitato per
l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici
indicati dal C.I.P.E.:
- predispone il piano decennale, i programmi
quadriennali e le eventuali revisioni;
- provvede alla ripartizione dei fondi tra le
regioni;
- indica i criteri generali per la scelta delle
categorie degli operatori, in modo da
garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie
interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di
intervento;
- adotta le opportune determinazioni in ordine
alle modalità di erogazione dei flussi
finanziari;
- effettua periodiche verifiche sulla attuazione
dei programmi, con particolare
riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi
di costruzione
consentiti; f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi
all'edilizia
residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del
fabbisogno abitativo;
- propone al C.I.P.E. i criteri
per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni
delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
- promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe
degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque
fruenti del contributo
dello Stato;
- determina le linee generali per gli indirizzi
tecnici;
- determina le
modalità per il finanziamento, l'affidamento e la
realizzazione, da
effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di
cui al precedente
articolo 2, lettera f);
- determina le modalità per
l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche
direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva,
sulla base dei
requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti
e materiali da porre a
disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
- stabilisce periodicamente i limiti massimi, che
le regioni devono osservare nella
determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
- propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 19 e del
secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti di
reddito per gli
interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello
Stato, sulla base
dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, quale risulta
dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura
dell'aggiornamento previsto dal
secondo comma dell'articolo 16;
- redige una relazione annuale, anche ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 1 della
legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi
di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
- riserva il due per cento dei finanziamenti
complessivi per sopperire con interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze
più urgenti, anche in
relazione a pubbliche calamità;
- propone al Comitato interministeriale per il
credito e risparmio i criteri e le
direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e
prestiti dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi
di cui alla
lettera c) dell'articolo 2 (2/b).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le
modalità di impiego,
anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato e sulle opere
di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del
precedente art. 2 e
di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del
presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione
di quelle
relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del
suo presidente".
- Il testo dell'art. 32, comma 21, della legge
n. 41/1986 già citata è il seguente:
"21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora
adeguati alle prescrizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384
(139), dovranno
essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di
eliminazione delle
barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge".
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990
già citata, è stato riportato in nota
all'art. 5.
- Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 384/1978,
già citato in nota all'art. 24, è il
seguente:
"Art. 20 (Treni, stazioni, ferrovie). - Le principali stazioni
ferroviarie
dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi
di elevazione al
fine di facilitare l'accesso al treno alle persone con
difficoltà di deambulazione.
Per consentire lo stazionamento dell'invalido in carrozzella
all'interno delle carrozze
ferroviarie dovrà essere opportunamente modificato ed
attrezzato un adeguato numero di
carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle
linee principali.
In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di
posti a sedere per le
persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e
dovrà essere consentito il
trasporto gratuito delle carrozzelle.
Il Ministero dei trasporti stabilirà le modalità
ed i criteri di attuazione delle
norme di cui al presente articolo".
Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n.
97/1986 (Disposizioni per
l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta
per i veicoli
adattati agli invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui
pubblicata, è il
seguente:
"Art. 1.
- Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le cessioni e
le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri
cubici, se con motore a
benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad
invalidi per
ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in
serie, sono assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
- L'aliquota di cui al comma precedente si
applica anche agli acquisti e alle
importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello
acquistato o importato
in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi
almeno quattro anni
dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione
non opera nel caso
in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo
acquistato o importato
con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato
cancellato da detto registro a
norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393.
- -bis. Il beneficio della
riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia
conseguito la patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento
della differenza
tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per
il veicolo acquistato".
- Il testo dell'art. 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dall'art.
4, comma 1, del
D.P.R. n. 111/1988, è il seguente: "9. Il decreto di cui al
comma 8 è emanato
previo parere, per gli aspetti relativi ai portatori di handicap, di un
apposito comitato
tecnico istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro
della sanità. Il Comitato ha anche il compito di fornire
alle commissioni mediche-
locali, informazioni sul continuo progresso tecnico- scientifico che ha
riflessi sulla
guida di veicoli a motore da parte dei portatori di handicap".
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 384/1978
già citato in nota all'art. 24 è il
seguente:
"Art. 6 (Contrassegno speciale). - Ai minorati fisici con
capacità di
deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni,
a seguito di apposita
documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria
legalmente riconosciute),
uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore
del veicolo per
poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo.
Il prototipo di tale
contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a
caratteri indelebili
delle generalità e del domicilio del minorato,
sarà predisposto ed approvato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti
entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale".
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 15/1991
(Norme intese a favorire la votazione
degli elettori non deambulanti) è il seguente:
"Art. 1.
- In attesa che sia data piena applicazione alle
norme in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla
partecipazione al
voto degli elettori non deambulanti gli elettori stessi, quando la sede
della sezione alla
quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a
ruote, possono esercitare il
diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede
già esente da
barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui
all'articolo 2, previa
esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione
medica rilasciata
dall'unità sanitaria lo- cale.
- Nei comuni ripartiti in più collegi
senatoriali o più collegi provinciali per
l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del
consiglio provinciale e nei
comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la
sezione scelta
dell'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere,
nell'ambito territoriale
comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla
medesima circoscrizione,
nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore
stesso è iscritto.
- Per tutte le altre consultazioni elettorali,
l'elettore non deambulante può votare
in qualsiasi sezione elettorale del comune.
- Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti,
a cura del presidente del seggio
presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi
è presa nota nel
verbale dell'ufficio.
- I certificati di cui al comma 1 devono essere
rilasciati gratuitamente ed in
esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono
allegati al verbale
dell'ufficio elettorale".
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge
n. 457/1978 già citata in nota
all'art. 24, con l'aggiunta della lettera r-bis) operata dalla legge
qui pubblicata, è il
seguente: "Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli
indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a), r) (Omissis);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di
contributi in conto capitale a comuni, istituiti autonomi case
popolari, imprese,
cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o
per l'adattamento
di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di
assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie".
Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 26, terzo comma, della
legge n. 833/1978 già citata è il
seguente: "Con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario
nazionale, sono approvati un nomenclatore tariffario delle protesi e i
criteri per la sua
revisione periodica".
Nota all'art. 35:
- Per i riferimenti relativi alla legge n.
184/1983 si rinvia alla nota all'art. 10.
Nota all'art. 38:
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 833/1978
già citata è il seguente: "Art.
26 (Prestazioni di riabilitazione). - Le prestazioni sanitarie dirette
al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità
sanitarie locali attraverso i
propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in
grado di fornire il servizio
direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti
nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati
dalla legge,
stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito
il consiglio sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti
e nelle forme stabilite
con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono
approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la
sua revisione
periodica".
Nota all'art. 40:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 142/1990
già citata nella nota all'art. 5 è il
seguente:
"Art. 4 (Statuti comunali e provinciali).
- I comuni e le province adottano il
proprio statuto.
- Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati
dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina
le attribuzioni
degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le
forme della
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi. 3.Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è
ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo
statuto è approvato se
ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche
statutarie.
- Dopo l'espletamento del
controllo da parte del competente organo regionale, lo
statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione,
affisso all'albo pretorio
dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in
vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
regione".
Nota all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 12 della legge n.
400/1988 si veda in nota all'art. 8.
Nota all'art. 43:
- L'art. 230 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche, emanate in virtù
dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione
elementare, post
elementare, e sulle sue opere di integrazione, approvato con R.D. n.
576/1928, riguardava
l'affidamento alle facoltà mediche del Regno del compito di
promuovere gli studi di
morfologia, psicologia, nonché l'affidamento al Ministero
della pubblica istruzione
dell'assistenza e dell'istruzione dei fanciulli con handicap.
- L'art. 415 del regolamento generale sui
servizi dell'istruzione elementare, approvato
con R.D. n. 1297/1928, riguardava all'allontanamento definitivo
dell'alunno con problemi
psichici dalle normali classi e la sua assegnazione a classi
differenziali.
- Il testo dei commi secondo e terzo dell'art.
28 della legge n. 118/1971 già citata,
era il seguente:
"L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della
scuola
pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o
da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e
mutilati civili alle scuole
medie superiori ed universitarie".
Aggiornamenti
Il D.L. 26 agosto 1992, n. 368 (in G.U. 27/8/1992
n. 201), non convertito in legge (G.U. 27/10/1992 n. 253) aveva
disposto (con l'art. 2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 26 ottobre 1992, n. 418 (in G.U. 27/10/1992 n. 253), non
convertito in legge (G.U. 28/12/1992, n. 303) aveva disposto (con
l'art. 2) la modifica dell'art. 12, comma 5.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in
G.U. 1a s.s. 4/11/1992 n. 46), ha dichiarato la
illegittimità costituzionale parziale dell'art. 41, sesto
comma.
Il D.L. 30 dicembre 1992, n. 510 (in G.U. 31/12/1992 n. 306), non
convertito in legge (G.U. 2/3/1993, n. 50) aveva disposto (con l'art.
2) la modifica dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 2 marzo 1993, n. 45 (in G.U. 2/3/1993 n. 50), non convertito in
legge (G.U. 3/5/1993, n. 101) , aveva disposto (con l'art. 2) la
modifica dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 28 aprile 1993, n. 128 (in G.U. 29/4/1993 n. 99), non
convertito in legge (G.U.28/6/1993, n. 149) aveva disposto (con l'art.
2) l'interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 7 giugno 1993, n. 181 (in G.U. 8/6/1993 n. 132), non convertito
in legge (G.U. 9/8/1993, n. 181) aveva disposto (con l'art. 9) la
modifica dell'art. 23, comma 3.
Il D.L. 28 giugno 1993, n. 209 (in G.U. 28/6/1993 n. 149), non
convertito in legge (G.U. 28/8/1993 n. 202) aveva disposto (con l'art.
2) l' interpretazione dell'art. 12, comma 5.
Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (in G.U. 28/8/1993 n. 202), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U.
27/10/1993, n. 253), ha disposto (con l'art. 2) l'interpretazione
dell'art. 12, comma 5 e la modifica degli articoli 4 e 33, comma 3.
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U.
28/12/1993 n. 303) ha modificato (con l'art. 3) l'art. 33.
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 (in G.U. 15/6/1994 n. 138) ha
modificato (con l'art. 12) l'art. 41.
Il d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (in G.U. 1/6/1994 n. 126) convertito in
legge 27 luglio 1994, n. 473 ha abrogato (con l'art. 2) l'art. 32.
La L. 15 febbraio 1996, n. 66 (in G.U. 20/2/1996, n. 43) (con l'art.
17) ha modificato l'art. 36, comma 1.
Il D.L 21 ottobre 1996, n. 535 (in G.U. 22/10/1996 n. 248) convertito
in L. 23 dicembre 1996, n. 647 (G.U. 28/12/1996, n. 303) (con l'art.
16) ha modificato l'art. 23, comma 3.
La L. 21 maggio 1998, n. 162 (in G.U. 29/05/1998 n. 123) ha modificato
(con l'articolo 1) gli artt. 10 e 39, ed ha inserito gli articoli
41-bis e 41-ter.
La L. 28 gennaio 1999, n. 17 (in G.U. 2/2/1999, n. 26) ha sposto (con
l'art. 1) la modifica degli artt. 13 e 16.
La L. 30 aprile 1999, n. 136 (in S.O. n. 97/L relativo alla G.U.
18/5/1999, n. 114) ha disposto (con l'art. 14) la modifica dell'art. 31.
La L. 8 marzo 2000, n. 53 (in G.U. 13/3/2000, n. 60), ha disposto (con
gli artt. 19 e 20) la modifica dell'art. 33.
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (in S.O. n. 93/L relativo alla G.U.
26/4/2001, n. 96) ha disposto (con l'art. 86) l'abrogazione parziale
dell'art. 33.
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