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![]() ![]() ![]() Cassazione: non può
essere licenziato il lavoratore La Corte di
Cassazione, nella Sentenza 20 marzo 2008 n. 7600, conferma la decisione della
Corte di Appello di Roma, ritenendo che il Giudice di appello ha
correttamente valutato che «l'interruzione della regolarità o continuità del
servizio o l'abbandono volontario dello stesso è sanzionabile con la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da quattro a dieci
giorni e che solo nel caso in cui il suddetto comportamento abbia comportato
"danni gravi" per l'azienda o per i terzi è possibile procedere al
licenziamento con preavviso, mentre deve sussistere un "forte
pregiudizio" per l'ente o per i tèrzi, arrecato con comportamento doloso,
perché sia giustificato il licenziamento senza preavviso»; Cassazione: non può
essere licenziato il lavoratore che si assenta senza preavviso.
in particolare, ha rimarcato che «nel caso di specie
la società appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha
in alcun modo provato l'esistenza, né l'entità del danno che sarebbe stato
arrecato dal comportamento inadempiente tenuto dal proprio dipendente, per cui,
in difetto di tale prova, non può che ricondursi la violazione nella meno grave
fattispecie sanzionata con la sospensione dal servizio da quattro a dieci
giorni per interruzione della regolarità o continuità del servizio o
l'abbandono volontario dello stésso»; considerando, altresì, che «è ben vero
che la violazione risulta essere stata commessa più volte, ma altresì vero che,
in considerazione dei buoni precedenti lavorativi, anch'essi suscettibili di
valutazione, ben avrebbe potuto la società, in un giudizio di bilanciamento,
irrogare la sanzione conservativa, pur nei limiti massimi consentiti». La Corte
di appello è, quindi, pervenuta alla decisione di declaratoria di illegittimità
del licenziamento de quo mediante un adeguato e corretto percorso motivazionale
che, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, resta incensurabile in sede di
illegittimità (ex plurimis, Cass. n. 19270/2006). Nella cennata decisione
appare evidente come il Giudice di appello abbia esattamente tenuto conto della
specificazione in senso accentuativo della tutela del lavoratore rispetto alla
regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 cod. civ.
(cfr. Cass. n. 6353/2005). Emiliana Matrone ( link ) | ||||
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