Lavoratrici madri: modificato il criterio di computo del periodo di congedo ordinario obbligatorio di maternità. 

Finora l'Inps aveva sempre affermato che il computo dei due mesi di astensione precedenti il parto dovevano essere calcolati partendo dalla "data presunta del parto" ed includendola nel calcolo. Con una sentenza del 2001 la Corte di Cassazione ha fornito un diverso criterio di conteggio dei giorni, più favorevole, appunto, alle lavoratrici madri, e questa interpretazione giurisprudenziale, viene ora assunta dall’Inps.  Il periodo di astensione obbligatoria dal  lavoro prima del parto va calcolato senza includere la data presunta del parto.

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